RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.IV X. E Y. C. ROMANIA 19 GENNAIO 2021, RIC.2145 E 20607/16 LGBT – RETTIFICA DEL SESSO – ONERE DI STERILIZZAZIONE - LICEITÀ - CARENZE NORMATIVE INTERNE. Gli Stati del COE devono recepire il principio di non subordinare la rettifica del sesso alla sterilizzazione del richiedente. Due donne rumene avevano chiesto invano la rettifica del sesso sui documenti ufficiali. Solo la seconda, una trans, ha subito un’operazione di mutazione del sesso, ottenendo poi un nuovo nome, la rettifica del sesso sui documenti etc. ed un nuovo codice fiscale. L’altra, invece, non l’ha fatto ritenendola un’eccessiva ingerenza nella sua vita ed incolumità. In Romania per effettuare un’operazione di riassegnazione del sesso serve una sentenza è per questo motivo che inizialmente nessuna delle due l’aveva fatta. Inoltre senza un’effettiva conversione sessuale non è possibile ottenere tale rettifica. La prima è stata costretta a trasferirsi in Inghilterra ove ha ottenuto nuovi documenti conformi alla sua identità maschile, ma ciò gli provoca notevoli disagi poiché sui documenti e certificati rumeni risulta ancora essere una donna. Violazione dell’articolo 8 Cedu effettuare un effettivo cambio di sesso con un’operazione di sterilizzazione del richiedente per ottenere la rettifica del sesso è un’imposizione contraria alla Cedu ed allo stato di diritto dato che lede gravemente il principio di autodeterminazione dell’individuo. La CEDU, nell’excursus sulle tutele internazionali riconosciute ai LGBTQ+ e sul relativo diritto comparato degli ordinamenti degli Stati membri del COE § § .79-91 della sentenza in esame , evidenzia come questa violazione sia comune alla quasi totalità degli ordinamenti degli Stati del COE ad eccezione di 10 che non riconoscono la possibilità di rettificare il sesso e solo 6 che non la subordinano a detta sterilizzazione. In breve la Romania, così come la maggior parte di detti paesi del COE, non ha effettuato un giusto bilanciamento tra gli interessi collettivi e quelli privati degli interessati, compiendo una grave ed ingiustificata ingerenza nella loro sfera privata. Sul tema Hämäläinen c. Finlandia [GC], A.P., GarÇ on e Nicot c. Francia ed S.V. c. Italia nei quotidiani del 17/7/14, 6/4/17 e 11/10/18 e Y.T. c. Bulgaria nella rassegna del 14/8/20. SEZ. I TERNA C. ITALIA 14 GENNAIO 2021, RIC.21052/18 TUTELA DEI MINORI - DICHIARAZIONE DI STATO D’ABBANDONO – DIRITTO DI VISITA DEI NONNI - INTERRUZIONE - FAMIGLIA ROM CON NUMEROSI PRECEDENTI PENALI. L’Italia ha un problema sistemico nel dare i minori in affidamento e separarli dalle famiglie d’origine. La ricorrente è una cittadina italiana di etnia rom che, assieme al marito, è stata condannata molte volte per traffico di stupefacenti e tratta di esseri umani tra il 2008 ed il 2014. Nel 2010 una delle figlie partorì una nipotina che le fu affidata dalla nascita perché i genitori non potevano mantenerla e prendersene cura. Durante l’ultimo arresto del 2014 la bimba fu affidata alla sorella della ricorrente. Nel marzo 2016 la bimba fu sottratta alla famiglia, affidata al Comune di Milano ove risiedono i protagonisti di questa delicata vicenda autorizzandola a vivere presso la ricorrente. Questo diritto le fu revocato in base ad una perizia che riconosceva la sua incapacità nel prendersi cura della minore che manifestava carenza nella crescita e turbe psichiche. Fu nominata una tutrice e fu data in affidamento in vista dell’adozione. Vani i ricorsi. La ricorrente si ritiene discriminata nell’esercizio del diritto di visita in quanto la sua famiglia è di origine rom. Violazione dell’articolo 8 anche se non è stata ravvisata alcuna discriminazione razziale la motivazione del divieto di visita non faceva alcun riferimento all’etnia della ricorrente. Piuttosto è stato ravvisato un problema sistemico nel collocare i minori in affido e nell’interrompere i rapporti con la famiglia d’origine, seppure l’Italia ha un buon arsenale giuridico” per disciplinare la materia. È venuta meno ai suoi oneri di protezione non facendo i dovuti sforzi per consentire il permanere dei rapporti nonna-nipote, non tenendo conto delle sentenze a favore della ricorrente e degli sforzi fatti da questa per occuparsi della minore sulla scorta di una perizia che evidenziava la sua indegnità a ricoprire un ruolo parentale, per lo più perché povera, viste le patologie ravvisate nella minore è stato leso questo rapporto danneggiando irrimediabilmente lo sviluppo ed il benessere della bimba. Per mera curiosità statistica la CEDU evidenzia come sia alta la percentuale di bambini sottratti per motivi spesso futili ai genitori e che il 10,4% circa siano di origine rom. Sul tema Manuello e Nevi c. Italia, Bondavalli c. Italia e Niccolo Santilli c.Italia nei quotidiani del 20/1 e 17/11/15 e 18/12/13. Si noti che anche la CGUE ha condannato l’Italia per le carenze normative e nello specifico per non essersi conformata alla Direttiva 2013/59/Euratom sulle radiazioni ionizzanti EU C 2021 21, C-744/19 del 14/1/21 .