RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 7, C-826/18 14 GENNAIO 2021 ACCESSO ALLA GIUSTIZIA - VIA – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE AD IMPUGNARLA. Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato – Ricevibilità del ricorso subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale. L’art. 9 § .2 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus Danimarca e approvata a nome della Comunità europea con la Decisione 2005/370/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che i membri del pubblico di cui all’art. 2 § 4 non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia, al fine di impugnare una decisione rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della medesima. Per contro, l’art. 9 § .3 osta a che tali persone non possano avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano loro conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro. L’art. 9 § .2, poi, deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del pubblico interessato , di cui all’art. 2 § .5, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l’art. 9 § .3e non osta a che la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 824, 2017 987 e 2009 631. EU C 2021 8, C-393/19 14 GENNAIO 2021 TUTELA DELLA PROPRIETÀ - SEQUESTRO DEL MEZZO USATO PER CONTRABBANDO - TUTELA DEL TERZO INNOCENTE. Diritto di proprietà –Diritto a un ricorso effettivo – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede la confisca, a favore dello Stato, del bene utilizzato per commettere il reato di contrabbando doganale – Bene appartenente a un terzo in buona fede. L’art. 2 § .1 Decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’art. 17 § .1 Carta di Nizza, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede. L’art. 4 letto alla luce dell’art. 47 Carta di Nizza, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela. Questa normativa prevede la confisca in casi tassativi e per determinati reati può riguardare anche beni di terzi, la cui buona fede deve essere comunque tutelata. La misura adottata nella fattispecie è sproporzionata, eccessiva, non necessaria in uno stato democratico il terzo cui è stato sequestrato il mezzo non sapeva e non poteva sapere l’uso fattone da altri. Sul tema EU C 2020 567 e 2015 648 nelle rassegne del 17/7/20 e 9/10/15 CEDU Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC.A.& #536 . c. Bulgaria del 13/10/15.