RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 947, C-454/19 19 NOVEMBRE 2020 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION – MINORE AFFIDATO A TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. Cittadinanza dell’UE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Giustificazione – Tutela del minore – Proporzionalità. L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro in forza della quale il fatto che un genitore non consegni al curatore designato il proprio figlio che si trova in un altro Stato membro è passibile di sanzioni penali anche in assenza di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all’inganno, mentre, quando il minore si trova nel territorio del primo Stato membro, il medesimo fatto è punibile soltanto in caso di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all’inganno. La massima si basa sul dovere di tutelare il superiore e fondamentale interesse del minore alla salvaguardia del suo benessere psico-fisico. A tal riguardo, un’incriminazione penale volta a punire la sottrazione internazionale di minori, anche quando quest’ultima sia opera di un genitore, è in linea di principio idonea ad assicurare, segnatamente a causa del suo effetto dissuasivo, la protezione dei minori contro siffatte sottrazioni nonché la garanzia dei loro diritti. L’applicazione della disposizione che prevede una simile incriminazione è inoltre riconducibile all’obiettivo di lotta contro dette sottrazioni nell’interesse della tutela dei minori. Una siffatta incriminazione penale non deve tuttavia eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo che essa persegue come nella fattispecie oggetto della causa principale sopra descritta. Sul tema EU C 2018 586 e 2008 85. È analoga alla CEDU M.L. c. Norvegia del 22/12/20 sulla ingiustificata revoca della potestà genitoriale alla madre che soffriva di depressione post partum e sulla illecita autorizzazione per l'adozione della figlia da parte dei suoi genitori affidatari. EU C 2020 897, C 287/19 11 NOVEMBRE 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI – CLAUSOLE VESSATORIE – SERVIZI E STRUMENTI DI PAGAMENTO – TRASFERIMENTO DEI RISCHI AI CLIENTI PER PAGAMENTI NON AUTORIZZATI – CONSENSO INFORMATO MODIFICHE CONTRATTUALI ED ACCETAZIONE TACITA LICEITÀ. Carte bancarie personalizzate multifunzionali – Funzione di comunicazione in prossimità NFC – Diritti e obblighi in relazione ai servizi di pagamento – Deroga per gli strumenti di pagamento relativi a importi ridotti – Condizioni di applicazione – Strumento di pagamento senza possibilità di blocco – Strumento di pagamento utilizzato in maniera anonima – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. L’art. 52, punto 6, Lett. a , Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, in combinato disposto con l’art. 54 § .1 della direttiva 2007/64/CE deve essere interpretato nel senso che esso disciplina le informazioni e le condizioni che devono essere fornite da un prestatore di servizi di pagamento che intenda convenire, con l’utente dei suoi servizi, che la modifica del contratto quadro da essi concluso si presume accettata, conformemente alle modalità previste da tali disposizioni, ma non stabilisce limitazioni quanto alla qualità dell’utente o al tipo di clausola contrattuale che può essere oggetto di un simile accordo, fatto salvo, tuttavia, qualora l’utente sia un consumatore, un possibile controllo dell’abusività di tali clausole ai sensi delle disposizioni della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. L’art. 4, punto 14, Direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che la funzione di comunicazione in prossimità Near Field Communication di cui è dotata una carta bancaria personalizzata multifunzionale e mediante la quale è possibile effettuare pagamenti di importo ridotto addebitati sul conto bancario collegato a tale carta costituisce uno strumento di pagamento , come definito da tale diposizione. L’art. 63 § .1, Lett. b , della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che il pagamento senza contatto di importi ridotti mediante la funzione di comunicazione in prossimità Near Field Communication di una carta personalizzata multifunzionale costituisce un utilizzo anonimo dello strumento di pagamento considerato, ai sensi di tale disposizione derogatoria. La Lett a di questa norma, infine, deve essere interpretata nel senso che un prestatore di servizi di pagamento che intenda avvalersi della deroga prevista da tale disposizione non può limitarsi ad affermare che è impossibile bloccare lo strumento di pagamento interessato o impedire l’ulteriore utilizzo di quest’ultimo, allorché, alla luce dello stato oggettivo delle conoscenze tecniche disponibili, una siffatta impossibilità non può essere dimostrata. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2020 274, 2019 1112 e 2014 242.