RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 960, C-799/19 25 NOVEMBRE 2020 TUTELA DEI LAVORATORI INSOLVENZA DEL DATORE DIRITTO AL RECUPERO DEL RISARCIMENTO PER MORTE BIANCA. Nozioni di diritti non pagati dei lavoratori subordinati” e di insolvenza del datore di lavoro” – Infortunio sul lavoro – Decesso del lavoratore – Risarcimento del danno morale – Recupero del credito presso il datore di lavoro – Impossibilità – Organismo di garanzia. L’art. 2 § .1 Direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro non può essere considerato in stato di insolvenza qualora sia stato oggetto di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto a risarcimento, riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell’ambito dell’esecuzione a causa dell’insolvenza di fatto di tale datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, conformemente all’art. 2 § .4, della medesima direttiva, lo Stato membro interessato abbia deciso di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da detta direttiva a una siffatta situazione di insolvenza, stabilita mediante procedure diverse da quelle menzionate in detto art. 2 § .1, previste dal diritto nazionale. Gli articolo 1 § .1 e 3 della stessa poi devono essere interpretati nel senso che un’indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti a titolo del danno morale subìto a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro può essere considerata come diritto dei lavoratori subordinati, derivante da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro , ai sensi dell’art. 1 § .1, di tale direttiva, solo qualora essa rientri nella nozione di retribuzione , come definita dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice nazionale determinare. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2020 420, 2018 512 e 2013 256. EU C 2020 950, C-59/19 24 NOVEMBRE 2020 BRUXELLES I BIS – PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ONLINE TRAMITE BOOKING.COM FORO PER AZIONE CIVILE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA LEALE CONCORRENZA. Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione inibitoria di pratiche commerciali considerate contrarie al diritto della concorrenza – Allegazione di abuso di posizione dominante consistente in pratiche commerciali coperte da disposizioni contrattuali. L’art. 7, punto 2, Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a un’azione diretta a inibire determinate pratiche messe in atto nell’ambito del rapporto contrattuale che vincola l’attore al convenuto e fondata su un’allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest’ultimo, in violazione del diritto della concorrenza. La CGUE afferma che la variazione unilaterale delle condizioni generali per l’utilizzo del servizio offerto dalla piattaforma, che de facto sono imposte a chi vuole pubblicizzare la propria attività o privata dimora per fini locativi, può essere qualificata un abuso di posizione dominante. Dato che è espressamente punito e vietato dal diritto interno nello specifico quello tedesco , indipendentemente da qualsiasi contratto o altro impegno volontario, la sua deroga perpetra un illecito doloso o colposo e quindi si applicherà il foro speciale previsto per questa materia, anziché quello per le liti in materia contrattuale l’albergatore, come ha fatto nel nostro caso, adirà i tribunali del suo paese . Sul tema EU C 2020 534, 2018 805 e 2014 148. È analoga a EU C 2020 933,C-519/19 del 18/11/20 sul foro per cessione credito da overbooking. EU C 2020 937, C-147/19 18 NOVEMBRE 2020 TUTELA DEL COPYRIGHT JINGLES INSERITI IN ALTRE OPERE AUDIOVISIVE – EQUO COMPENSO. Comunicazione al pubblico di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma o una riproduzione di un fonogramma – Remunerazione equa e unica. Gli articolo 8 § .2 Direttiva 92/100/CEE e 8 § .2 Direttiva 2006/115/CE, concernenti il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica, prevista in tali disposizioni, non deve essere versata dall’utente allorché questi effettua una comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma. Infatti la registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non può essere qualificata come fonogramma , ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 o dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, neppure una siffatta registrazione può, per gli stessi motivi, costituire un esemplare di tale fonogramma e, pertanto, rientrare nella nozione di riproduzione di detto fonogramma, ai sensi di tali disposizioni Ne consegue che la comunicazione al pubblico di una siffatta registrazione non conferisce il diritto alla remunerazione previsto da tali disposizioni . Sul tema EU C 2020 677 e 2012 140.