RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 865, C-608/19 28 OTTOBRE 2020 INCENTIVI A PMI TUTELA DEI LAVORATORI AIUTI DI STATO ITALIA. Aiuto de minimis” – Controllo – Imprese che superano il massimale de minimis” a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de minimis”. Gli artt. 3 e 6 Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE agli aiuti de minimis devono essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto de minimis che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di €.200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’articolo 3 § .2, del regolamento stesso, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale. Inoltre, gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di €.200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’art 3 § .2. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell’aiuto de minimis . I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2017 521 e 2013 200. Sempre sull’Italia relative a questioni sulla leale concorrenza, sulla natura e sulla giurisdizione degli appalti per il servizio di portierato, vigilanza indetti dalle Poste e sulla natura pubblica o privata di questo ente, sul glifosato e sulla tutela del marchio Ferrari Testarossa pezzi di ricambio etc. del 28 e 22/10/20 EU C 2020 868, 867, 869 e 854. EU C 2020 846, C-529/19 21 OTTOBRE 2020 TUTELA DEL CONSUMATORE – MERCE SU MISURA – RECESSO – LIMITI. Diritto di recesso Eccezioni Merce confezionata su specifica del consumatore o chiaramente personalizzata Merce la cui produzione è stata avviata dal commerciante. L’articolo 16, Lett. c Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, che modifica le Direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le Direttive 85/577/CEE e 97/7/CE, deve essere interpretato nel senso che l'eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile al consumatore che abbia concluso un contratto fuori sede per la vendita di un bene che dovrà essere effettuato secondo le sue specifiche, indipendentemente dal fatto che il professionista ne abbia avviato la produzione. La pregiudiziale è stata sollevata da un Tribunale tedesco nell’ambito di una lite intentata da un mobilificio contro il cliente che aveva rifiutato la consegna di una cucina componibile su misura, acquistata in occasione di una fiera. L’articolo 16 prevede che, tra le altre ipotesi, il diritto di recesso non può essere esercitato in caso di fornitura di beni confezionati su specifica del consumatore o chiaramente personalizzati ed in altri casi previsti da questa norma è un’eccezione al diritto di recedere da contratti siglati fuori sede. Ciò è legato al particolare oggetto del contratto e non al verificarsi di eventi futuri il consumatore deve essere informato sull’esistenza o meno di tale diritto, sì da comprendere le conseguenze della sua scelta e decidere consapevolmente se effettuare o meno l’acquisto. Tuttavia, la situazione in cui l'esistenza del diritto di recesso del consumatore dipende da un evento futuro, la cui realizzazione dipende dalla decisione del professionista, non può essere conciliata con tale obbligo di informazione precontrattuale , sì che l’eccezione è valida ed opponibile sin dalla conclusione del contratto, indipendentemente, perciò, se il produttore/venditore abbia iniziato o meno a produrre il bene commissionato. Ergo nella fattispecie non ci sono ragioni per opporre il recesso e negare il risarcimento danni da inadempimento contrattuale al mobilificio in questione. Sul tema EU C 2020 565, 2019 576 e 2018 642 nei quotidiani del 10/7/19 e 21/8/18 contra EU C 2019 255 nella rassegna del 29/3/19.