RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV NAPOTNIK comma ROMANIA 20 OTTOBRE 2020, RIcomma 33139/13 TUTELA DEI LAVORATORI E DELLA GENITORIALITÀ – LICENZIAMENTO ILLECITO – PUERPERA DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DEL SESSO. Lecito e non discriminatorio richiamare in patria la console che non può svolgere le sue funzioni. Impiegata come console presso l’ambasciata di Lubiana, in Slovenia, si occupava di assistere i cittadini rumeni in quel paese clandestini, malati, detenuti etc. . Avendo avuto due gravidanze in 13 mesi ed usufruito dei relativi permessi questo servizio era stato interrotto durante la sua assenza, perciò fu richiamata in patria e sospesa dalle sue funzioni consiliari. Ritenendo il richiamo un licenziamento disciplinare e discriminatorio lo impugnò presso le dovute sedi, ma fu vano perchè le Corti interne rigettarono tutti i suoi ricorsi escludendo che fosse sanzionatorio e convalidandolo dato che la sua assenza aveva determinato l’interruzione del servizio consolare. Fu reintegrata in patria nel mese di settembre 2015. Continua a sostenere il carattere discriminatorio del suo licenziamento perché dovuto alle sue gravidanze. Nessuna violazione del divieto generale di discriminazione articolo 1 protocollo 12 Cedu non ha subito alcun licenziamento né sanzione disciplinare, bensì un dislocamento rectius un richiamo in patria . Questa misura, anche se in generale potrebbe essere una discriminazione basata sul sesso in ragione delle gravidanze della ricorrente, in realtà è giustificata dal fine di proteggere interessi superiori garantire il funzionamento dell’ufficio consolare cui era preposta e la tutela dei cittadini rumeni all’estero diritto all’assistenza . Inoltre, la CEDU fa notare che durante i congedi parentali era stata promossa per ben due volte perciò la contestata misura non aveva interferito sulla sua carriera. In breve, il richiamo è in linea con i principi nazionali ed internazionali sulla tutela delle lavoratrici madri. Sul tema si consultino le sezz. 3-5 della sentenza sulle norme internazionali COE, ONU, UE e sulla prassi della CGUE sul divieto di discriminazione e la tutela delle lavoratrici madri EU C 2001 513 e 1990 384 L.D. ed A. c. Regno Unito del 24/10/19 e Radomilja e altri c. Croazia [GC] del 2018. È analoga a B. c. Svizzera della stessa data in cui, però, è stata ravvisata la discriminazione articolo 14 e 8 Cedu subita da un vedovo cui era stata negata la reversibilità quando il figlio più piccolo era divenuto maggiorenne laddove questo limite non è previsto per le vedove. Inserite rispettivamente nei factsheets Work-relates rights e Gender equality. SEZ.III PEROVY comma RUSSIA 20 OTTOBRE 2020, RIcomma 47429/09 LIBERTÀ DI RELIGIONE IMPOSIZONE DI PARTECIPARE A FUNZIONE RELIGIOSA CERIMONIA AVVENUTA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA. La benedizione a scuola non è un atto d’indottrinamento che viola la libertà religiosa altrui. I ricorrenti sono una famiglia che si ritiene vittima di una violazione dei loro diritti religiosi e sono fedeli della Chiesa della comunità di Cristo. Quando il figlio terzo ricorrente aveva 7 anni, senza che fossero preavvertiti, una ventina di muniti prima che iniziassero le lezioni, fu organizzata una benedizione secondo il rito ortodosso, voluta dai genitori dei compagni di scuola ed officiata da uno di loro, durante la quale furono distribuite piccole icone cartacee ed i bimbi furono obbligati a baciare il crocifisso. Il minore ricorrente fu costretto a subire il rito e fu anche malmenato da alcuni compagni di scuola perché non si faceva il segno della croce secondo la tradizione ortodossa. I genitori denunciarono subito il tutto alle competenti autorità che, svolte le dovute indagini, sanzionarono disciplinarmente sia il professore presente che il preside per aver violato la libertà religiosa del bambino. Intentarono invano anche una causa civile per essere indennizzati dalla scuola il rito non si era svolto durante l’orario delle lezioni e quanto successo era ascrivibile ad un errore di valutazione del professore. Nessuna violazione dell’articolo 2 protocollo 1 diritto allo studio e 9 Cedu il bambino ed i suoi compagni non sono stati costretti a partecipare alla benedizione, baciare il crocifisso e prendere le icone posate sui loro banchi. La benedizione non è una vera e propria cerimonia religiosa, ma un evento d’importanza secondaria, limitata e temporanea . Il minore non ha subito alcuna pressione per parteciparvi né è stato provato il suo effettivo turbamento. Le autorità interne hanno agito correttamente sanzionando il professore, che aveva commesso un mero errore di valutazione ed il preside. Sul tema Papageorgiou ed altri c. Grecia del 31/10/19 e Lautsi e altri [GC] del 2011. Inserito nei fachtsheets Children rights.