RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 823, C-681/18 14 OTTOBRE 2020 TUTELA DEI LAVORATORI – LAVORO INTERINALE – DIVIETO DI SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – ESEGESI DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI NUOVA FATTISPECIE ITALIA. Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Parità di trattamento – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive – Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale – Obbligo di interpretazione conforme. L’art. 5 § .5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme. La CGUE per la prima volta in assoluto ha affrontato questa problematica. La pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Brescia, cui il ricorrente, lavoratore interinale, impiegato dal mese di marzo 2014 a quello di novembre 2016 presso una stessa ditta utilizzatrice, si era rivolto per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ultima. Infatti, in questo lasso di tempo aveva siglato otto contratti e sedici rinnovi, sì che eccepiva l’illecito ricorso alla successione di contratti a tempo determinato e sollevava dubbi sulla compatibilità dei d.lgs. n. 276/03 e 368/01 con la Direttiva 2008/104. Infatti il Dlgs 276/03 prevede che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine oppure a tempo indeterminato e che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa soltanto per alcune tipologie di professioni e di attività elencate nella medesima disposizione”, ma non contempla più, come avveniva in precedenza, né che la somministrazione di lavoro a tempo determinato sia ammessa solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, né la necessità di indicare tali ragioni nel contratto scritto . Secondo il Tribunale di Brescia queste norme consentirebbero alle imprese di avere disponibilità permanente di personale eludendo però i divieti ed i fini stessi di questa direttiva. Per la CGUE a tal fine occorre precisare, in primo luogo, che il considerando 11 della direttiva 2008/104 indica che quest’ultima intende rispondere non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità dei lavoratori dipendenti di conciliare la vita privata e la vita professionale, contribuendo alla creazione di posti di lavoro, alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tal mercato. Tale direttiva mira, pertanto, a conciliare l’obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l’obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori. Questo duplice obiettivo risponde così alla volontà del legislatore dell’Unione di ravvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro normali , tanto più che, al considerando 15 della direttiva 2008/104, il medesimo legislatore ha esplicitamente precisato che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. La direttiva in argomento mira, di conseguenza, anche ad incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice, un obiettivo che trova una particolare risonanza al suo articolo 6, paragrafi 1 e 2 . Sugli Stati, ai sensi dell’art. 5 § .5 della Direttiva, poi, grava un duplice onere di assicurare che il lavoratore interinale goda delle stesse condizioni di lavoro degli altri dipendenti, non interinali, dell’utilizzatrice e di adottare misure antielusive del divieto di successione di contratti a tempo determinato per tutelare i lavoratori. Alla luce di queste riflessioni sono state elaborate le massime in epigrafe. Sul tema EU C 2019 765 nella rassegna dell’8/11/19 sull’onere degli Stati di conformarsi agli obblighi imposti dal diritto comunitario ed alle esegesi dello stesso . È analoga alla EU C 2020 794, C-181/19 del 6/10/20 sull’illiceità di escludere ipso iure un lavoratore migrante, affidatario di figli che godono di un permesso di soggiorno per motivi di studio, dalle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo per garantirne la sussistenza nella fattispecie sussidio di disoccupazione .