RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 687, C-738/19 10 SETTEMBRE 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI LOCAZIONE INADEMPIMENTI DEL CONSUMATORE CLAUSOLA PENALE CLAUSOLE VESSATORIE. Alloggio sociale – Obbligo di risiedere e divieto di sublocazione del bene – Valutazione dell’eventuale abusività delle clausole penali – Criteri. Gli artt. 3 § § .1 e 3 e 4 § .1 Direttiva 93/13/CEE clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice nazionale esamini l’eventuale abusività della clausola di un contratto stipulato con un consumatore, ai sensi di tali disposizioni, si deve tenere conto, tra le clausole che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva suddetta, del grado di interazione della stipulazione in esame con altre clausole, in funzione in particolare della loro rispettiva portata. Per valutare l’eventuale carattere sproporzionatamente elevato dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore ai sensi del punto 1, Lett. e , dell’allegato a tale direttiva, un’importanza significativa dev’essere riconnessa a quelle tra tali clausole che si riferiscono allo stesso inadempimento. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2020 188, 2019 930 e 2016 283 nella rassegna del 13/3/20 e nel quotidiano del 21/4/16. EU C 2020 682, C-674/18 9 SETTEMBRE 2020 TUTELA DEI LAVORATORI – INSOLVENZA DEL DATORE CESSIONE D’IMPRESA -RIPARTIZIONE ONERI TRA CESSIONARIO E CEDENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE. Chi ed in quale misura deve pagare le prestazioni di vecchiaia dovute a titolo di regime complementare se il diritto è maturato dopo la cessione dell’impresa per insolvenza del datore? La Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare alla luce degli artt. 3 § § . 1 e 4 e 5 § . 2, Lett. a , d deve essere interpretata nel senso che, in caso di trasferimento di un’impresa soggetta a una procedura di insolvenza realizzato dal curatore fallimentare, essa non osta ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, secondo la quale, laddove l’evento che fa scattare il diritto a una pensione di vecchiaia a titolo di un regime complementare di previdenza aziendale si verifichi dopo l’apertura della procedura d’insolvenza, il cessionario non è responsabile dei diritti di un lavoratore a tale pensione di vecchiaia in corso di maturazione accumulati per i periodi di occupazione anteriori all’apertura della procedura di insolvenza, a condizione che, per quanto riguarda la parte dell’importo di cui non risponde il cessionario, i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei lavoratori siano di un livello almeno equivalente a quello richiesto in forza dell’art. 8 Direttiva 2008/94/CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro. Ai sensi del combinato degli art. 3 § .4 Lett.b Direttiva 2001/23 ed 8 Direttiva 2008/94 in questi casi detta normativa interna osta al diritto comunitario, per quanto riguarda la parte di tali prestazioni che non incombe al cessionario, da un lato, il fatto che l’organismo di garanzia contro l’insolvenza determinato in base al diritto nazionale non sia tenuto ad intervenire qualora i diritti a prestazioni di vecchiaia in corso di maturazione non fossero già definitivi al momento dell’apertura di tale procedura di insolvenza. Dall’altro, ai fini della determinazione dell’importo relativo alla parte di tali prestazioni di cui il suddetto organismo è responsabile, detto importo è calcolato sulla base della retribuzione mensile lorda che il lavoratore interessato percepiva al momento dell’apertura della suddetta procedura, qualora ne consegua che i lavoratori si vedono privati del livello minimo di tutela garantito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infine l’art. 8 Direttiva 2008/94, nella parte in cui prevede un livello minimo di tutela dei diritti dei lavoratori maturati, o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, può produrre direttamente effetti, così da poter essere invocato nei confronti di un ente di diritto privato designato dallo Stato membro interessato come l’organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni aziendali, a condizione, da un lato, che, tenuto conto del compito di garanzia affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, e, dall’altro, che tale compito si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesto il livello minimo di tutela previsto dal suddetto articolo 8, circostanze che spetta al giudice del rinvio accertare. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 1128, 2016 890, 891 e 2015 46 nella rassegna del 25/11/16.