RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 631, C-84/19 9 LUGLIO 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI CLAUSOLE VESSATORIE CLAUSOLE CHE RIPORTANO NORME DI LEGGE CRITERI DI CALCOLO DI COSTI EXTRAINTERESSI –LICEITÀ. Clausola contrattuale che trasferisce sul consumatore costi dell’attività economica del creditore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti –Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole contrattuali che non specificano i servizi che sono dirette a remunerare –Legislazione nazionale che stabilisce un metodo di calcolo dell’importo massimo del costo del credito al netto degli interessi addebitabile al consumatore. Gli artt. 3 Lett. g e 22 Direttiva 2008/48/CE contratti di credito ai consumatori , devono essere interpretati nel senso che non ostano a una legislazione nazionale in materia di credito al consumo che stabilisce un metodo di calcolo dell’importo massimo del costo del credito al netto degli interessi addebitabile al consumatore, anche se tale metodo di calcolo consente al professionista di far gravare su tale consumatore una quota delle spese generali connesse all’esercizio della sua attività economica, purché, attraverso le sue disposizioni relative a tale importo massimo, la legislazione in questione non violi le norme armonizzate dalla suddetta direttiva. Questa clausola non esula dalla normativa dell’UE su quelle abusive qualora tale legislazione preveda che i costi del credito al netto degli interessi non sono dovuti per la parte eccedente detto massimale o l’importo totale del credito. L’articolo 4 § .2 Direttiva 93/13 ssm deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di credito al consumo come questo in esame non rientrano nell’eccezione prevista da tale disposizione, qualora dette clausole non specifichino né la natura di tali spese né i servizi che esse sono dirette a remunerare e siano formulate in modo da creare confusione per il consumatore quanto ai suoi obblighi e alle conseguenze economiche di tali clausole, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infine l’articolo 3 Direttiva 93/13 ssm deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale relativa a costi del credito al netto degli interessi, che fissa tale costo al di sotto di un massimale legale e che trasferisce sul consumatore costi dell’attività economica del creditore, è tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, qualora essa ponga a carico di quest’ultimo spese sproporzionate rispetto alle prestazioni e all’importo del prestito ricevuti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2020 236, 2019 820 e 2015 262 nella rassegna del 18/10/19 e nel quotidiano del 23/4/15. È analoga alle EU C 2020 582,578, 537 e 536 C-686/18, 224/19, 698/18 e 452/19 del 16 e 9/7/20 relative alle spese per la proroga del mutuo e per quelle accessorie quando il contratto è annullato, sull’estensione temporale della tutela dei consumatori prescrizione triennale dell’azione di restituzione delle somme percepite in forza delle clausole contrattuali considerate abusive e sulla validità dell’accordo di rinegoziazione di un mutuo e della rinuncia a reciproche azioni. EU C 2020 568, C-73/19 16 LUGLIO 2020 CONCORRENZA SLEALE LITI TRANSFRONTALIERE POTERI DELL’AUTHORITY – CRITERI DI SCELTA DEL FORO BRUXELLES I BIS. Nozione di materia civile e commerciale” – Azione inibitoria di pratiche commerciali sleali proposta da un’autorità pubblica a fini di tutela degli interessi dei consumatori. L’articolo 1 § .1 Regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles I bis , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di materia civile e commerciale , di cui a tale disposizione, un’azione giudiziaria con cui le autorità di uno Stato membro si contrappongono a professionisti stabiliti in un altro Stato membro, nell’ambito della quale dette autorità chiedono, a titolo principale, che sia accertata la sussistenza di violazioni configuranti pratiche commerciali sleali asseritamente illecite e che ne sia ordinata la cessazione nonché, a titolo accessorio, che siano disposte misure di pubblicità e l’irrogazione di una penalità. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2020 349 e 2019 162. È analoga alle EU C 2020 498, 585, 569 e 638,C-380, 253 e 539/19 e 186/18 del 25/6, 16/7 e 3/9/20 sull’onere informativo relativo alla clausola compromissoria con risoluzioni delle liti tra consumatore e professionista tramite ADR deve essere contenuta nelle condizioni generali del contratto e non in altre parti del sito web del professionista , sulla nozione di centro d’interessi del creditore nelle procedure d’insolvenza transfrontaliere, sulla nozione di successione con implicazioni transfrontaliere ex Regolamento UE n. 650/2012, sull’obbligo per i fornitori di roaming di applicare automaticamente o meno la tariffa di roaming regolamentata anche ai clienti che usufruivano già di una tariffa agevolata e sulla domanda di un’organizzazione internazionale fondata sull’immunità dall’esecuzione e diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi nonché al divieto d’imporlo nuovamente.