RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 570, C-249/19 16 LUGLIO 2020 DIVORZIO TRANSFRONTALIERO - CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA - ISTITUTO DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA MA NON DA QUELLA RUMENA. Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Norme uniformi – Applicazione della legge del foro. L’articolo 10 Regolamento UE n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, dev’essere interpretato nel senso che i termini [q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio riguardano unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma. Si tratta di due cittadini rumeni residenti in Italia. La moglie aveva adito le Corti rumene per ottenere il divorzio senza previa separazione coniugale, istituto sconosciuto all’ordinamento rumeno. L’articolo 10 prevede due casi in cui non si possa applicare una legge straniera non è previsto il divorzio e la legge del foro prevede troppe restrizioni all’accesso al divorzio, che vanno valutate caso per caso. Orbene considerare l’omologa della separazione e l’attesa di un triennio prima di ottenere il divorzio non rientra in nessuno di questi casi, anzi ritenere il contrario snaturerebbe la ratio del Regolamento perché favorirebbe il coniuge che ha chiesto per primo il divorzio. Ergo giustamente le Corti rumene hanno rimesso la questione a quelle italiane, poiché la vita coniugale si era svolta in Italia. Sul tema EU C 2018 599 e 2011 813. EU C 2020 548, C-199/18 9 LUGLIO 2020 DIRITTO DELLE IMPRESE - PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - IL CONTRATTO DI LOCAZIONE È UNA TRANSAZIONE COMMERCIALE O MENO ? Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Nozione di transazione commerciale” – Prestazione di servizi – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate. L’articolo 2, punto 1, Direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, configura una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, purché detta transazione sia effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni. Qualora un contratto a tempo determinato o indeterminato, che prevede pagamenti periodici a intervalli previamente definiti, come il canone mensile relativo a un contratto di locazione di un locale professionale, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della Direttiva 2011/7 in quanto transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, ai sensi di detto articolo 2, punto 1, l’articolo 5 deve essere interpretato nel senso che, affinché un contratto siffatto possa far sorgere, in caso di mancato pagamento nei termini, il diritto agli interessi e il diritto al risarcimento di cui agli artt. 3 e 6, esso non deve essere necessariamente considerato come un accordo su termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a norma del citato articolo 5. La fattispecie riguarda una lite tra privati per il mancato saldo di diverse mensilità del canone di locazione commerciale. Orbene la nozione d’impresa indica ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona , così che la direttiva è applicabile al nostro caso. Inoltre, non fornisce alcun elenco di merci e di servizi oggetto di transazioni commerciali, ben potendo, perciò, rientraci anche un contratto di locazione di un immobile a fini commerciali. Sul tema EU C 2016 954 e 2015 635.