RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC CHAMBER MUGEMANGANGO comma BELGIO 10 LUGLIO 2020, RIC.310/15 CONTENZIOSO POST ELETTORALE - LIBERE ELEZIONI - IMPARZIALITÀ DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. La procedura belga sulle liti elettorali è incompatibile con la Cedu. Il ricorrente è un politico belga che avviò un contenzioso post elettorale relativo alle elezioni parlamentari del 25/5/14 non avendo superato la soglia di sbarramento del 5 % il suo partito non ottenne seggi in Parlamento. Chiese inutilmente il riconteggio delle schede e soprattutto di quelle considerate bianche, nulle e contestate. Lamenta che l’organo competente a decidere queste liti, il Parlamento Vallone, non fosse imparziale in quanto parte e giudice di questa lite. Violati gli articolo 3 protocollo 1 diritto a libere elezioni e 13 Cedu la Commissione elettorale, a causa delle incerte ed imprecise norme interne che la regolavano, mancava d’imparzialità e le garanzie non erano più sufficienti a garantire il ricorrente da abusi poichè erano applicate in modo arbitrario. Non aveva nemmeno un rimedio interno per tutelarsi da questi abusi e far valere i propri diritti. Sul tema si veda la sezz. II e III della sentenza in esame sui dossiers e norme dell’OSCE, della Commissione Venezia Codice della good pratice in materia elettorale , ONU e di altri organismi internazionali e sul diritto comparato in materia Berlusconi c. Italia, Davydov ed altri c. Russia e Karácsony ed altri c. Ungheria [GC] nella rassegne del 21/12/18 e 20/6/16. SEZ. III OMOREFE comma SPAGNA 23 GIUGNO 2020, RIcomma 69339/16 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ – DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ – CLANDESTINO. Adozione illegale e frettolosa la CEDU ingiunge alla Spagna di ristabilire i rapporti madre-figlio. La ricorrente è nigeriana ed all’epoca dei fatti era clandestina. Chiese che il figlio di pochi mesi fosse messo in un centro di accoglienza statale per sue momentanee difficoltà economiche e familiari, ma il giorno dopo il suo posizionamento nel centro fu dichiarato in stato d’abbandono ed affidato ad una famiglia in vista dell’adozione. Le autorità sostennero che la donna era anaffettiva, instabile e non era assidua nelle visite al figlio. Vani i ricorsi anche alla Consulta spagnola. Come negli altri casi analoghi già approfonditi nel quotidiano e nelle rassegne la CEDU ha ravvisato una deroga all’articolo 8 Cedu in quanto l’adozione e l’interruzione repentina del diritto di visita della madre erano incompatibili con il superiore interesse del minore. L’impossibilità della ricorrente di esercitare, all’inizio della procedura di dichiarazione di stato d’abbandono, il diritto di visita per 3 mesi, l’assenza di giustificati e pertinenti motivi per darlo in affidamento preadottivo e l’adozione senza il suo preventivo consenso, anzi era assolutamente dissenziente sono elementi che hanno fatto dedurre alla CEDU la volontà delle autorità spagnole di darlo in adozione sin dall’inizio. Non sono state vagliate e prese misure meno radicali seppure previste ex lege hanno creato false speranze nella madre e negli altri parenti, senza adottare misure di assistenza sociale per aiutarla a superare le sue difficoltà e continuare a prendersi cura del minore. La CEDU, in una delle rare applicazioni dell’articolo 46 forza vincolante ed esecuzione delle sentenze , ha ingiunto alle autorità interne di riesaminare questo caso e di cercare di ristabilire, se possibile stante il fatto che dall’affido volontario all’introduzione del ricorso erano già trascorsi 6 anni dalla loro separazione, un rapporto madre-figlio. Sul tema Soares de Melo c. Portogallo, S.H. c. Italia, Zhou c. Italia, Akinnobosum c. Italia e Strand Lobben ed altri c. Norvegia [GC], nei quotidiani del 17/2/16, 14/10/15, 23/1/14 e nelle rassegne del 17/7/15 e 13/9/19. È analoga a Bocu c. Romania del 30/6/20 sul rifiuto di riesaminare una causa di riconoscimento di paternità, decisa con sentenza definitiva, dopo che l’esame del DNA, fornito volontariamente dall’asserito figlio ed una perizia avevano escluso ogni legame di sangue tra i due.