RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I GEORGOULEAS E NESTORAS comma GRECIA 28 MAGGIO 2020, RIcomma 44612/13 NE BIS IN IDEM SANZIONI IMPOSTE DA AUTHORITY CONDOTTA NON CONSIDERATA REATO DALLA LEGGE – LICEITÀ. La legge greca sulla manipolazione dei mercati non viola il ne bis in idem. È un classico caso di manipolazione del mercato tramite la diffusione di notizie false ed/od inesatte che avrebbero potuto influenzare il valore delle azioni della società di cui i ricorrenti erano il direttore ed un dipendente. Furono sanzionati dall’equivalente greco della Consob e la sanzione fu confermata in tutti i gradi di giudizio dai Tribunali amministrativi. I due lamentano una violazione del ne bis in idem poiché le norme applicate per sanzionarli non rispetterebbero i dettami dell’articolo 7 Cedu dato che la manipolazione del mercato non è previsto come reato dalla legge interna. Escluso che ciò violi il ne bis in idem ex articolo 7 Cedu, stante l’analogia del sistema sanzionatorio greco con quello di altri Stati come l’Italia Consob, AGCM e Francia etc. Nulla poena sine lege implica la presenza di una normativa chiara, precisa ed accessibile anche qualora la legge non sia scritta. Il concetto di prevedibilità sottintende che da un lato vi sia una prassi ampia, consolidata e coerente con l’essenza del reato sanzionato ciò vale anche per la sua evoluzione , dall’altro l’interessato deve poter avere un'adeguata consulenza legale per valutare, in misura ragionevole, le circostanze e le conseguenze che una determinata azione può comportare . Nel nostro caso le fattispecie sanzionate, che rientravano nel genus di manipolazione del mercato, erano delineate chiaramente ed erano prevedibili dato che si trattava della trasposizione nell’ordinamento greco della Direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato abusi di mercato , la prassi interna era chiara, accessibile e prevedibile ed avevano potuto usufruire dell’assistenza di un legale erano dunque stati rispettati tutti i requisiti dell’articolo 7. Sul tema GIEMSRL e a. comma Italia [GC] e Grande Stevens c. Italia nella rassegna del 29/6/18 e nel quotidiano del 5/3/14 EU C 2018 192 e 193 sulle linee guida della CGUE in materia nel quotidiano del 21/3/18. Sempre sul ne in idem è stato pubblicato il 29/5/20 un parere, richiesto dalla Consulta armena, sulla successione di leggi interne che sanzionano il rovesciamento dell’ordine costituzionale, usando la tecnica” della legislazione per riferimento o per rinvio e sul divieto di non retroattività della legge. SEZ. II P.T. comma MOLDAVIA 26 MAGGIO 2020, RIcomma 1122/12 TUTELA DELLA PRIVACY DATI DA SEGRETARE E DA RENDERE PUBBLICI LESIONE DEI DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI. I certificati non possono contenere dati medici che ledono i diritti fondamentali dell’interessato. Il ricorrente si lamenta che nel certificato di esonero dal servizio militare era segnalato che era affetto da HIV lo stesso doveva essere presentato al datore per ottenere un lavoro ed/od alle autorità per il rilascio di documenti carta d’identità, passaporto, patente etc. . Vani i ricorsi per l’eliminazione di questo dato. Violato l’articolo 8 Cedu. La Consulta moldava, nelle more di questo giudizio, aveva evidenziato come l’inserimento di questi dati ultrasensibili per giustificare l’esonero fosse un’interferenza sproporzionata nella vita dell’interessato. La CEDU, concordando con questa decisione, rileva come tali dati medici erano potenzialmente accessibili a terzi datori etc. limitando la sua vita sociale e lavorativa era obbligatorio presentarlo per ottenere un lavoro, documenti etc. Non si capisce il motivo di tale scelta da parte delle autorità interne, quale sia il fine legittimo perseguito e la pertinenza di fornire informazioni su uno stato di salute non evidente. Si ricordi che gli Stati vedono ridotto il loro margine di apprezzamento nell’elaborare norme, anche relative a procedure amministrative non devono ledere i diritti e le libertà fondamentali altrui, cosa fatta nella fattispecie. Sul tema Baka c. Ungheria [GC] nella rassegna del 24/6/16 e Sejdovic c. Italia [GC] del 2006.