RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 339, C-191/19 30 APRILE 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI – DENEGATO IMBARCO - MANCATO CONSENSO DEL PASSEGGERO - DIRITTO ALL’INDENNIZZO. Compensazione per i passeggeri aerei in caso di negato imbarco – – Cancellazione – Volo con coincidenza – Modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero – Arrivo del passeggero senza ritardo alla sua destinazione finale. Il Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento CEE n. 295/91, e in particolare il suo art. 7, deve essere interpretato nel senso che una compensazione pecuniaria non è dovuta a un passeggero che dispone di un’unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, di non essersi imbarcato sul primo volo che compone il suo trasporto prenotato, nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall’altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all’ora di arrivo inizialmente prevista. Infatti il volo è considerato unico anche se effettuato su più tratte, perciò ai fini dell’indennizzo contano solo la partenza e l’arrivo. Nella fattispecie il ricorrente non aveva avuto disagi visto che il volo era arrivato in anticipo. Irrilevante la modifica alla prenotazione dato che ha usufruito comunque di una coincidenza. Sul tema EU C 2018 361. Pronuncia analoga alle EU C 2020 324 e 349 C-541/18 e 641/18 del 5 e 7/5/20, in cui però si è stabilito che il denegato imbarco per la presentazione di documenti di viaggio inadeguati non priva ipso iure l’interessato del diritto all’indennizzo ed in cui si è riconosciuto alle vittime di un naufragio di una nave panamense il diritto ad essere indennizzati dagli organismi italiani che avevano classificato e certificato la stessa. EU C 2020 272, C-670/18 2 APRILE 2020 CONFERIMENTO DI INCARICHI PUBBLICI - PRECLUSIONI FONDATE SULL’ETÀ - PAR CONDICIO - ITALIA. Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età – Avviso pubblico di manifestazione di interesse – Condizioni di partecipazione – Esclusione dei soggetti collocati in quiescenza dei settori pubblico o privato. La Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare gli artt. 2 § .2, 3 § .1 e 6 § .1 della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale. La pregiudiziale era stata sollevata dal TAR Sardegna nell’ambito della lite tra il Comune di Gesturi, che aveva pubblicato un avviso di manifestazione di interesse al fine di assegnare un incarico di studio e consulenza per il centro di riciclaggio comunale ed il ricorrente escluso, pur soddisfacendo tutti i richiesti requisiti, perché era un pubblico dipendente in quiescenza. Questa restrizione apparentemente è una discriminazione indiretta basata sull’età, che impedisce l’accesso al lavoro ed alla carriera ad una parte della popolazione, posto che l’età pensionabile, in Italia, non è uguale per tutte le categorie di lavoratori variando dai 60 ai 75 anni. Orbene l’art. 5 del decreto-legge n. 95/2012 fa parte, in un contesto economico generale, delle misure necessarie per ridurre i deficit eccessivi dell’amministrazione pubblica italiana e mira, per la precisione, a evitare un cumulo di retribuzioni e di trattamenti di quiescenza provenienti da fondi pubblici, l’obiettivo della riduzione effettiva della spesa pubblica può influire sulla natura e sulla portata delle misure di tutela dell’occupazione ma non può costituire, di per sé, una finalità legittima . Lo stesso dicasi per la volontà di ringiovanire il pubblico impiego consentendo un ricambio generazionale e favorendo l’accesso ai giovani al mondo del lavoro. È perciò una restrizione consentita e lecita perché consegue un fine legittimo ex art. 6 della citata Direttiva. Sul tema EU C 2015 336, 2011 508 e 2007 604.