RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV ANŽELIKA ŠIMAITIENĖ comma LITUANIA 21 APRILE 2020, RIC.36093/13 ILLECITA SOSPENSIONE DI UN GIUDICE – MANCATI INDENIZZO E REFUSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI IMPARZIALITÀ DELLE CORTI. L’errore nel valutare i fatti non è un abuso d’ufficio illecita la sospensione del giudice. Un giudice donna fu accusata di abuso di ufficio e di aver screditato la sua professione e l’autorità giudiziaria in realtà il processo penale, prima archiviato e poi dichiarato prescritto, escluse il reato, poiché aveva solo errato ad esaminare i fatti alla base di una lite sulla privatizzazione di un appartamento. Subì anche un procedimento disciplinare e fu sospesa dalla sue funzioni. In seguito, stante l’assoluzione, fu reintegrata, ma le Corti le rifiutarono la reintegra stipendiale ed un indennizzo per l’illecita sospensione. Contestò l’imparzialità della CDA che le negò gli arretrati poiché due giudici furono promossi presso la Cassazione, ma la CEDU ha escluso ogni violazione ex art. 6 ritendo legittimi sia il loro operato, non essendo ascrivibili loro carenze di neutralità ed imparzialità, sia la promozione. La CEDU, però, ha ravvisato nel suddetto rifiuto una violazione dei diritti economici della ricorrente art. 1 protocollo 1 un giudice può esser sospeso se sospettato di un reato, ma se viene assolto deve essere reintegrato a tutti gli effetti. In questo caso il rifiuto è arbitrario e sproporzionato dato che la ricorrente non poteva prevedere in alcun modo, non essendo stata penalmente condannata, un rifiuto di ottenere i dovuti arretrati. È palese la violazione dei suoi diritti economici tanto che ha ricevuto un esoso risarcimento. Sul tema Denisov c. Ucraina [GC] sulle norme internazionali a tutela della magistratura nella rassegna del 28/9/18, Belane Nagy c. Ungheria [GC] del 13/12/16 e R.Sz. c. Ungheria del 2/7/13. SEZ. V TETE comma FRANCIA 26 MARZO 2020, RIcomma 59636/16 DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONDANNA DI UN LEGALE PER AVER DENUNCIATO FAKE NEWS – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. Illecita e sproporzionata la condanna dell’azione militante di un avvocato. Ol ricorrente è un legale che difende alcuni espropriati ed altri oppositori alla costruzione di uno stadio da parte della società Olympique Lyonnais Groupe OLG . A tal fine, con una chiara azione militante e politica, aveva pubblicato una lettera aperta rivolta a questa società ed all’Autorità dei mercati finanziari per denunciare che erano state fornite informazioni errate e tendenziose nella procedura per quotare OLG in borsa, avendo omesso questa operazione. La lettera pubblicata durante una conferenza stampa fu giudicata calunniosa e fu, perciò condannato. L’Authority invocò il segreto professionale per non fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni richieste. Inutili i ricorsi contro la condanna ad un esoso indennizzo nei confronti del Garante e della società. Violato l’art. 10 Cedu. Infatti non è stato effettuato un equo bilanciamento tra il diritto alla tutela della reputazione della società e quello di denuncia critica del legale, corrispondente ad un’azione politica e militante relativa ad un interesse generale. Le Corti interne, invero, non hanno valutato correttamente, come era loro dovere, le circostanze sottese al caso che dimostravano chiaramente la natura d’interesse generale della denuncia la realizzazione dello stadio, essendo una grande infrastruttura, avrebbe comportato ingenti spese pubbliche ed un forte impatto sull’ambiente. Ciò trova conferma anche nel gran numero di ricorsi amministrativi contro questa operazione 56 ricorsi all’epoca dei fatti . Le Corti, poi, non hanno fornito adeguate e pertinenti motivazioni a dimostrazione che la condanna rispondesse ad un bisogno imperioso. Inoltre seppure una denuncia circostanziata come questa sia suscettibile di ledere la reputazione e l’immagine altrui, la società non è stata in grado di dimostrare ciò. Infine si stigmatizza il comportamento dell’Authority che avrebbe dovuto fornire le informazioni richieste, prendere in carico la denuncia dato che l’operazione poteva influire sul corretto andamento dei mercati interni, presentava risvolti anche penali ed infine la CEDU esclude che avesse la legittimazione a presentare una denuncia per calunnia v. amplius sentenza . Ergo c’è stata un’ingerenza sproporzionata ed arbitraria, non necessaria in una società democratica nella libertà d’espressione del ricorrente. Riconosciutogli un ricco indennizzo. Sul tema Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia Erzegovina [GC] del 27/6/17 e Lacroix c. Francia del 7/9/17.