RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 235, C-215/18 26 MARZO 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI VOLO ALL INCLUSIVE – DIRITTO ALL’INDENNIZZO ANCHE SE IL VOLO ERA STATO ACQUISTATO DA UN’AGENZIA DI VIAGGI E RIVENDUTO AI CLIENTI. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed in materia contrattuale –Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo – Contratto di trasporto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio concluso fra il passeggero e un’agenzia di viaggi – Ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria diretto contro il vettore aereo che non è parte di tale contratto. Il Regolamento CE n. 261/2004 compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 6 e 7 nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio tutto compreso che rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso . L’art. 5, punto 1, Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del Regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di materia contrattuale , ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio tutto compreso , inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo. Gli artt. 15 e 17 dello stesso, infine, devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell’ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori. In breve il vettore è debitore nei confronti del turista di una serie di obblighi derivanti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a nome di un'agenzia di viaggi e scaturenti dal contratto siglato tra questo ultimo e l’agenzia. Ergo il vettore deve essere considerato come soggetto che ottempera ad obblighi assunti liberamente nei confronti di tale agenzia e, perciò, ha l’onere di rimborsare il suo cliente per gli eventuali disservizi. Sul tema EU C 2020 101, 2018 160 e 2015 37 nella rassegna del 30/1/15. EU C 2020 124, C-384/18 27 FEBBRAIO 2020 LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVIETO AI CONTABILI DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ – LICEITÀ. Inadempimento di uno Stato – Servizi nel mercato interno – Restrizioni alle attività multidisciplinari dei contabili. Il Regno del Belgio, vietando l’esercizio congiunto dell’attività di contabile con quella di intermediario o agente assicurativo, agente immobiliare o qualsiasi attività di servizi bancari o finanziari, e consentendo alle Chambres de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés Camere dell’Istituto professionale dei commercialisti ed esperti contabili abilitati di vietare l’esercizio congiunto dell’attività di contabile con qualsiasi attività artigianale, agricola o commerciale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 25 Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e dell’art. 49 TFUE. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 534, 562 e 2017 391.