RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.IV CEGOLEA comma ROMANIA 24 MARZO 202O, RIC.25560/13 DIRITTO A LIBERE ELEZIONI - TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE - ITALIA - RESTRIZIONI. Le nuove condizioni per candidarsi alle elezioni hanno discriminato la minoranza italiana. La ricorrente lamenta l’impossibilità di candidarsi alle elezioni politiche del 2012 a nome di una fondazione che tutela la minoranza italiana e ritiene di essere stata discriminata. Infatti una riforma della legge elettorale, cinque mesi prima delle elezioni per eleggere il Parlamento, aveva introdotto una serie di requisiti supplementari che rendevano impossibile la sua candidatura discriminandola rispetto alle altre minoranze etniche già presenti in Parlamento. Violato l’articolo 14 in combinato con l’articolo 3 protocollo 1 diritto a libere elezioni la procedura introdotta dalla contestata riforma, vista la sua durata coincidente con la data delle elezioni stesse, de facto impediva di ottenere lo status di pubblica utilità richiesto alle minoranze che si fossero volute candidare. Questo requisito non era previsto per gli altri partiti e per le minoranze già presenti in Parlamento. Nella fattispecie le risposte al doppio esame richiesto per la concessione di questo status sono arrivate una a ridosso delle elezioni Direzione delle relazioni interetniche era stato negato e l’altra, quella del MIUR rumeno, dopo le elezioni stesse ed in questo caso era, invece, attestato il possesso di tutti i requisiti legali per ottenerlo. La CEDU rileva come questa procedura sottoponga detta concessione all’arbitrio, insindacabile in sede giudiziaria, dell’esecutivo. Inoltre se da un lato lo Stato è libero di stabilire le regole per proporre la candidatura alle elezioni, dall’altro queste non possono variare a ridosso delle stesse e tutti devono godere di una certa loro stabilità temporale in breve modificarle a pochi mesi dalle elezioni è un comportamento arbitrario contrario ad uno stato democratico. Questa riforma non era giustificata da alcun valido e certo fine legittimo ed ha introdotto dette disparità. Sul tema si segnala una Convenzione del COE sulla tutela delle minoranze etniche ed i lavori in materia della Commissione Venezia, Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 2018 e Danis ed Associazione delle persone di origine turca c. Romania del 21/4/15. SEZ. I FABRIS E PARZIALE comma ITALIA 19 MARZO 2020, RIcomma 41603/13 DECESSO DI UN DETENUTO - DOVERI DI TUTELA DELLO STATO – ASSENZA DI RISCHI IMMEDIATI PER L’INCOLUMITÀ DEL DETENUTO. L’Italia non ha violato la Cedu per il suicidio di un detenuto tossicomane. Sono lo zio e la cugina di un detenuto nelle carceri di Venezia, tossicodipendente ed affetto da turbe psichiche. Il loro congiunto è stato rinvenuto morto nella sua cella da un altro che distribuiva i pasti e faceva le pulizie. Inizialmente la morte, dovuta ad un collasso cardiocircolatorio, fu attribuita all’uso del teaser, anche se il forte odore di gas emanato dalla bocca del defunto fece poi propendere per un suicidio. Infine furono rinviati a giudizio, dopo varie perizie, il direttore del carcere, il medico responsabile dello stabilimento ed il responsabile dei servizi penitenziari per omicidio colposo il processo, come quelli precedenti, fu archiviato vista l’intervenuta prescrizione. Esclusa ogni violazione dell’articolo 2 diritto alla vita sotto il profilo sostanziale e procedurale. Infatti il suicidio del congiunto dei ricorrenti, usando la bomboletta di gas fornita per cucinare, non era prevedibile e le nostre autorità non sapevano né avrebbero potuto sapere dell’esistenza di un rischio reale ed immediato per la vita del detenuto suicida. Per la CEDU, poi, è fuori di discussione che possa essere ascritta una qualche responsabilità all’Italia relativamente ai suoi doveri di investigare sull’accaduto. Sul tema Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC] del 25/6/19, Renolde c. Francia del 2008 e Mastromatteo c. Italia [GC] del 2002.