RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II HUDOROVIC ED ALTRI comma SLOVENIA 9 MARZO 2020, RIcomma 24816/14 +1 TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE – ROM – CARENZA DI SERVIZI - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Nessuna discriminazione se si rifiutano i sussidi di Stato e gli aiuti per non cambiare stile di vita. Sono un gruppo di Rom, appartenenti ad una comunità etnica speciale e come tale tutelata dalla legge interna lamentano l’assenza di servizi essenziali nel loro campo e l’impossibilità di ottenerli. Inoltre, per l’assenza di urbanizzazione dello stesso non hanno allaccio alla rete elettrica, al gas, alla rete idrica etc. devono raccogliere l’acqua da un fosso inquinato e da un’area cimiteriale, devono fare i propri bisogni” all’aperto vivendo perciò in condizioni igienico-sanitarie precarie, con gravi rischi per la loro salute soprattutto per i loro figli. Tutto ciò, a loro avviso, contribuisce a metterli in cattiva luce nei confronti della popolazione che li ha sempre tollerati e ritengono che questo trattamento inumano integri anche una discriminazione da parte delle autorità locali. In realtà le autorità avevano riempito un grande serbatoio di acqua ed inviato riserve, ma furono rivendute subito con la scusa che erano inutilizzabili perché contaminate inviarono un generatore diesel e offrirono sussidi per acquisto di wc chimici. Per la CEDU non c’è stata alcuna violazione degli artt. 3 e 8 da soli ed in combinato disposto con l’art. 14 Cedu. Infatti questo gruppo etnico protetto, per rimanere fedele al proprio stile di vita, aveva rifiutato ogni aiuto e sussidio da parte delle autorità che avevano prontamente adottato misure atte a far fronte alle loro necessità di aver accesso ai servizi essenziali. Si tenga presente che alcuni servizi fognature non erano, all’epoca, presenti nemmeno nelle città ove era sito il campo, tanto che gli abitanti usavano fosse chimiche. Furono rifiutate queste soluzioni di cui si doveva far carico il gruppo, seppur finanziate da fondi dei servizi sociali. Sul tema Oliari ed altri c. Italia nel quotidiano del 21/7/15, Winterstein and Others v. France del 17/10/13 e Connors c. regno Unito del 24/5/04. Si segnala l’ampio excursus sulle norme internazionali a tutela dei rom e delle minoranze etniche e sul diritto all’approvvigionamento idrico etc. SEZ. IV CONVERTITO ED ALTRI comma ROMANIA 3 MARZO 2020, RIcomma 30547/14 +4 RICONOSCIMENTO DEI TITOLI - MEDICI STABILITI - LIMITI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. Le incertezze e l’incoerenza della procedura d’iscrizione all’università non sono ascrivibili ai ricorrenti ma alle autorità rumene. Sono cinque italiani che hanno conseguito un diploma di laurea in medicina odontoiatra dentisti e che si sono visti annullare il titolo conseguito in Romania, dopo un regolare ciclo di studi di 6 anni, per irregolarità amministrativa. Si erano iscritti nel 2003-2004 ma non ricevettero la lettera di accreditamento del MIUR rumeno, che consentiva agli studenti stranieri di frequentare corsi nel paese uno non la ricevette mai, gli altri solo per l’anno successivo alla loro iscrizione. Il Rettore sollecitò il Ministero evidenziando queste difficoltà e ritardi relativamente a 39 studenti stranieri, invitandolo a consentire loro di discutere la laurea. Il nostro MIUR rifiutò il riconoscimento del titolo rumeno a causa di queste irregolarità e per questo motivo nel 2013 i tribunali amministrativi rumeni, in ogni ordine e grado, hanno annullato la loro laurea. Questa vicenda kafkiana sembra la trasposizione nella realtà del film Immaturi”. La CEDU, nel ravvisare una deroga all’art. 8 Cedu rimarca come gli aspiranti dentisti italiani non potessero prevedere l’annullamento della laurea dato che l’università, sfruttando la propria autonomia/autarchia, con l’avallo del Ministero dell’Istruzione rumeno, non solo aveva consentito loro di proseguire gli studi, ma anche di laurearsi, de facto sanando le irregolarità a monte della loro iscrizione, facendo loro sopportare spese per il mantenimento all’estero e per gli studi. Queste irregolarità e l’annullamento della laurea, per cause non prevedibili e non ascrivibili ai ricorrenti hanno impedito loro di esercitare la professione cambiando, perciò, in modo drastico e repentino la loro condizione lavorativa le misure adottate dalle autorità rumene sono irrazionali, sproporzionate, non necessarie in uno stato democratico e non rispondono ad alcun fine legittimo dato che non perseguono alcun interesse imperativo e sociale. Sul tema De Tommaso c. Italia [GC] del 2017, Sahin Kus c.Turchia del 7/6/16 e Bigaeva comma Grecia del 28/5/09. È analoga a Aslan Ismayilov c. Azerbaïdjan del 12/3/20 sulla radiazione di un avvocato dopo che aveva litigato con un giudice nella sua stanza per ritirare il fascicolo di parte violato l’art. 6 § .1 perché la radiazione non era stata sufficientemente motivata .