RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV MARILENA-CARMEN POPA comma ROMANIA 18 FEBBRAIO 2020, RIcomma 1814/11 TUTELA DELLA PROFESSIONE DEONTOLOGIA – NOTAIO FALSIFICAZIONE DI CONTRATTI. Lecita la condanna per falso basata su una CTU senza risentire il teste chiave. Un notaio fu accusato di aver falsificato contratti e di aver convalidato firme in assenza delle parti contraenti nello svolgimento delle sue funzioni. La S.C., annullando la precedente assoluzione e modificando i capi d’imputazione, la condannò solo per la falsificazione di un contratto del 2003 sulla base della testimonianza del rappresentante di una delle società contraenti teste chiave , di varie testimonianze e di una CTU, id est di prove già raccolte nei precedenti gradi di giudizio ritenne, perciò, superfluo riascoltare il teste chiave. Per la CEDU non c’è stata alcuna violazione dell’equo processo penale, stante il fatto che erano state acquisite nei precedenti gradi di giudizio numerose testimonianze comprovanti le accuse iniziali. Nulla metteva in dubbio la credibilità di detto rappresentante legale, teste chiave del processo, sì che ed era nelle facoltà della S.comma ritenere non necessario risentirlo e la CTU è una prova concludente per dimostrare la sua colpevolezza. Sul tema Júlíus Þór Sigur& thorn órsson e Styrmyr Thor Bragason c. Islanda nella rassegna del 19/7/19, Chiper c. Romania del 27/6/17 e Lazu c. Moldavia del 5/7/16. È analoga a Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portogallo del 25/2/20 sulla iniqua condanna di un legale che, per dimostrare un tentativo di corruzione, aveva registrato abusivamente una conversazione con un uomo d’affari. GC MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT comma UNGHERIA 20 GENNAIO 2020, RIC.201/17 SEGRETO ELETTORALE PUBBLICAZIONE ONLINE DELLA SCHEDA ELETTORALE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. La legge non vieta chiaramente di pubblicare online la propria scheda elettorale condanna nulla. In primo grado la CEDU aveva legittimato la pubblicazione online della scheda elettorale quale libera espressione dell’elettore ex articolo 10 Cedu si rinvia al quotidiano del 23/1/18 per ogni approfondimento sul caso. LA GC ha confermato questa decisione in toto, evidenziando come la legge elettorale, anche dopo l’intervento della Consulta bulgara, non rispettasse il principio della certezza del diritto il partito non avrebbe potuto prevedere le conseguenze negative e la condanna per aver pubblicato in forma anonima alcune schede elettorali ed i relativi voti era, perciò, illecita dato che la legge non prevede espressamente un divieto anche in questa ipotesi. In breve la legge non era formulata con sufficiente precisione per escludere arbitri e consentire al partito ricorrente di regolare la sua condotta . Erano state introdotte illecite e gravi restrizioni alla libertà di espressione nello specifico a quelle di informare e di essere informati . Sul tema Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], e Delfi AS c. Estonia nei quotidiani del 10/11/16 e 15/6/15 e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012. SEZ. III SOARES CAMPOS comma PORTOGALLO 14 GENNAIO 2020, RIcomma 30878/16 TUTELA DELLA VITA ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE – NONNISMO Lo Stato vigili sull’applicazione delle norme antibullismo ed antinonnismo. Il figlio del ricorrente affogò in una cerimonia d’iniziazione durante un incontro annuale di studenti universitari è una tradizione di questi studenti e prevede atti di nonnismo. Il figlio ed altri 6 ragazzi, che avevano preso una casa al mare, furono portati in spiaggia per il rituale quando furono sopresi da un’onda lunga uno riuscì a salvarsi a nuoto raggiungendo la riva, ma il figlio morì annegato. Violato l’articolo 2 Cedu sotto il suo profilo procedurale pur esistendo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tutta una serie di leggi e di misure atte a prevenire, punire e reprimere il nonnismo universitario in sede civile, penale e disciplinare, il Portogallo è venuto meno ai suoi doveri di protezione dato che non ha adottato misure urgenti immediatamente dopo il decesso. Infatti, l’inchiesta penale non ha rispettato i canoni dell’articolo 2. In ogni caso non è stata dimostrata una responsabilità dello Stato nella tragica morte del figlio del ricorrente. Sul tema Giuliani et Gaggio c. Italia [GC] del 2011, TunÇ c. Turchia [GC] e Armani Da Silva c. Regno Unito [GC] nelle rassegne del 17/4/15 e 1/4/16.