RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 23 E 24, C-175 E 178/18 22 GENNAIO 2020 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - SEGRETO COMMERCIALE/INDUSTRIALE - PRIVACY . Accesso ai documenti delle istituzioni – Documenti in possesso dell’Agenzia europea per i medicinali EMA contenenti informazioni trasmesse dalla ricorrente nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l’accesso ai documenti – Presunzione generale di riservatezza – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Tutela del processo decisionale. Respinti i ricorsi e condannate le società ricorrenti alle spese legali. Si tratta dell’impugnazione del permesso ad accedere alla documentazione relativa agli studi sulla sperimentazione di eventuali effetti tossicologici e su animali di due famaci, uno per uso veterinario e l’altro per uso umano, prodotti e commercializzati dalle società ricorrenti. Per la CGUE non esiste alcuna presunzione di riservatezza l’EMA non è vincolata a questa presunzione generale, potendo analizzare nei dettagli le singole richieste. In ogni caso chi propone l’opposizione all’accesso agli atti deve fornire, nel relativo ricorso, spiegazioni circa la natura, l’oggetto e la portata dei dati la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali. Sul tema EU C 2018 660. EU C 2020 26, C-177/18 22 GENNAIO 2020 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - POLITICA SOCIALE - TUTELA DEL LAVORO - TFR FUNZIONARIO AD INTERIM. Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro – Applicabilità – Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale, del regime che disciplina il rapporto di lavoro. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo. Gli artt. 151 e 153 TFUE e detta clausola devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un’indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro. La CGUE ribadisce che non vi è alcuna discriminazione né deroga a dette disposizioni per il TFR perchè non è previsto per nessun funzionario di ruolo e ad interim e rimarca che le due categorie ricevono lo stesso trattamento. Sul tema EU C 2019 487 e 2018 390 e 393 nella rassegna dell’8/6/18. È analoga alle EU C 2020 25 e 36 C-32/19 e C-29/19 stessa data e del 23/1/19 sul diritto al permesso di soggiorno al lavoratore migrante che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia prima del termine per ottenere il soggiorno permanente e sul calcolo dell’indennità di disoccupazione del lavoratore basato sulla retribuzione che aveva avuto nell’ultimo incarico all’estero.