RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 1069, C-435/18 12 DICEMBRE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI – CONCORRENZA SLEALE INTESE – INDENNIZZO PER DANNI CAUSATI DALL’INTESA. DANNI SUBITI DA TERZI ESTRANEI ALLA STESSA. Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall’intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell’acquisto dei beni oggetto dell’intesa. L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che le persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato da un’intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su tale mercato, possono chiedere la condanna delle imprese che hanno partecipato a tale intesa al risarcimento del danno che hanno subito in ragione del fatto che, essendo stato l’importo di tali sovvenzioni più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza di detta intesa, queste persone non hanno potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi. In caso contrario sarebbe snaturato il fine di tutela previsto dall’articolo 101 TFUE. Perciò il risarcimento deve essere concesso anche a persone che non operano come fornitori né come acquirenti sul mercato interessato dall’intesa devono poter domandare il risarcimento del danno risultante dal fatto che, in ragione di questa intesa, hanno dovuto concedere sovvenzioni più consistenti di quanto non avrebbero fatto se detta intesa non fosse esistita e non hanno poi potuto utilizzare questa differenza in investimenti più lucrativi . Sul tema EU C 2019 204 e 2014 317 è analoga anche alle EU C 2019 1118 e 1123, C-453/18 e 355/18 del 19/12/19 sulla rilevabilità d’ufficio delle clausole vessatorie in DING UE e sul calcolo dei termini per esercitare il diritto di recesso da un’assicurazione sulla vita. Si segnali anche la EU C 2019 936,C-349/18 del 7/11/19 sulla liceità del sovrapprezzo applicato a chi viaggia in treno senza biglietto o con biglietto non obliterato la disciplina delle clausole abusive, infatti, è inopponibile quando sono considerate di applicazione generale sulla base della loro natura regolamentare e sono oggetto di una comunicazione in una pubblicazione ufficiale dello Stato . EU C 2019 924, C 192/18 5 NOVEMBRE 2019 RIFORMA POLACCA DELL’ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA E DELL’ETÀ PENSIONABILE DEI GIUDICI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Le norme polacche relative all’età per il pensionamento dei giudici e dei PM, adottate nel luglio 2017, sono contrarie al diritto dell’UE, violando i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici ed essendo discriminatorie. La Repubblica di Polonia, introducendo, all’articolo 13, punti da 1 a 3, dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi , del 12/7/17, un’età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura giudicante dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy Corte suprema, Polonia o alla magistratura del pubblico ministero polacco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 TFUE nonché degli artt. 5, lett. a e 9 § .1 lett. f Direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Inoltre, questo Stato, conferendo al Ministro della Giustizia Polonia , ai sensi dell’articolo 1, punto 26, lett. b e c di detta contesta legge il potere di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento dei suddetti magistrati, quale abbassata dall’articolo 13, punto 1, della medesima legge, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19 § .1 comma II TUE. È conforme ai principi di diritto più volte dettati dalla CGUE EU C 2018 586 e 2019 531 nella rassegna del 19/7/19 e EU C 2019 982, C-585, 624 e 625/18 del 19/11/19. La vicenda sarà trattata anche dalla CEDU ricorso Gredza c. Polonia comunicato il 9/7/19 . È analoga alla EU C 2019 757, C 366/18 del 18/9/19 sul carattere discriminatorio o meno del divieto di rinnovare la licenza di volo al pilota che abbia raggiunto i 60 anni di età è un caso italiano ed all’ordinanza del nostro Consiglio di Stato numero 8154/18 sui limiti d’età per accedere alla professione di notaio nel quotidiano del 30/12/19.