RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II KIRDOK ED ALTRI C. TURCHIA 3 DICEMBRE 2019, RIC.14704/12 TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA PROFESSIONE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - SEQUESTRO DI DATI RELATIVI ANCHE AGLI ALTRI SOCI. Il sequestro dei dati dei colleghi del legale indagato non è necessario in una società democratica. È il classico caso di sequestro di PC, chiavette USB etc. di legali incompatibile con il dovere di riservatezza ed il segreto professionale. L’unica peculiarità, rispetto ai casi analoghi già analizzati nelle passate rassegne, è che il sequestro si basava sul procedimento penale a carico di un socio dello studio legale dei ricorrenti un filone secondario del processo a Ocalan che erano totalmente estranei ai fatti. Violato l’articolo 8 Cedu malgrado la presenza di Kirdok e di un rappresentante del COA durante la perquisizione, il sequestro dei dati e delle relative schede di stoccaggio dei ricorrenti, estranei al giudizio penale del collega di studio, non è necessario in uno stato democratico e non risponde a bisogni imperativi. Inoltre la legge interna, così come applicata dalle autorità giudiziarie turche, non offre garanzie procedurali per tutelare il segreto professionale, stante anche il rifiuto di restituire il materiale sequestrato, l’assenza di distinzioni tra documenti riservati e non secretati, del divieto di requisirli e l’inesistenza di un’azione di nullità contro detto sequestro. Sul tema Wolland c. Norvegia del 17/5/18 e Vinci construction e GTM géni civile et services c. Francia del 2/4/15. È analoga a Luzi c. Italia del 5/12/19 sull’ennesima lesione al diritto di visita da parte di una madre che adduceva PAS e manipolava il figlio contro il padre. SEZ. III ABDYUSHEVA ED ALTRI C. RUSSIA 3 DICEMBRE 2019, RICC.58502/11 +2 TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA SALUTE - RIFIUTO DI SOMMINISTRARE CURE A BASE DI METADONE A TOSSICODIPENDENTI. Lecito vietare le cure al metadone per i tossicodipendenti. Sono tre tossicodipendenti da oppioidi cui la Russia ha negato le cure a base di metadone e buprenorfina, perché vietate dalla legge e ritenendo che le indicazioni date dall’OMS sulle cure contro queste dipendenze fossero non vincolanti per gli Stati. Lamentano di essere stati discriminati in quanto drogati e di non aver avuto accesso alle cure per combattere questa dipendenza, far tornare la serenità familiare e che ciò è un trattamento degradante nei loro confronti. Nessuna violazione degli artt. 8 e 34 diritto ad un ricorso individuale Cedu. L’uso di queste sostanze a scopi medici è vietato per ogni patologia diabete, malattie cardiache, asma etc. perché potrebbero essere dannose rischio elevato di decesso del paziente che le assume , sì che le altre doglianze sulle presunte discriminazioni e trattamento degradante sono irricevibili. Le autorità interne potevano negare queste cure per la tutela della salute pubblica e stante il fatto che la Abdyusheva godeva dell’assistenza medica non c’è perciò alcuna violazione del diritto alla serenità familiare ed alla privacy ex articolo 8 Cedu. Inoltre non hanno impedito ai ricorrenti di presentare un ricorso individuale innanzi alla CEDU, escludendo così una deroga all’articolo 34 Cedu. Sul tema Convenzione ONU sugli stupefacenti del 1961, Risoluzione 2004/40 del Consiglio economico e sociale dell’ONU sulle cure contro la dipendenza da oppioidi e le Linee guida dell’OMS sui LEA Hristozov ed altri c. Bulgaria del 2012 e Durisotto c. Italia, Parrillo c. Italia [GC] e Talpis c. Italia nei quotidiani del 29/5/14, 27/8/15 e 2/3/17. È analoga al caso Fedulov c. Russia dell’8/10/19 in cui si è affermato che le prestazioni previdenziali ed assistenziali rientrano nella nozione di diritti economici” tutelati dall’articolo 1 protocollo 1 Cedu nella fattispecie erano stati ingiustamente negati rimborsi per l’acquisto di medicinali per curare il cancro a causa della crisi economica e del deficit del budget.