RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 850, C-703/17 10 OTTOBRE 2019 LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DEI PROFESSORI ASSOCIATI POST DOTTORATO. Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati in un altro Stato membro – Sistema retributivo che collega la maggiore retribuzione all’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro. L’art. 45 § .1 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla regolamentazione di un’università di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, al fine di stabilire l’inquadramento retributivo di un lavoratore in qualità di professore associato post-dottorato presso tale università, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di quattro anni i precedenti periodi di attività maturati da tale lavoratore in un altro Stato membro, se tale attività era equivalente, o addirittura identica, a quella che detto lavoratore è tenuto a esercitare nell’ambito di tale funzione di professore associato post-dottorato. Questa norma e l’art. 7 § .1 Regolamento UE n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una regolamentazione siffatta se l’attività in precedenza svolta in tale altro Stato membro non era equivalente, ma si è rivelata meramente utile all’esercizio di detta funzione di professore associato post-dottorato. Il diritto dell’UE, infatti, garantisce che tutti coloro che lavorano in uno Stato residenti o migranti godano delle stesse condizioni e siano trattati allo stesso modo, ma non assicura la neutralità dello Stato ospitante in materia previdenziale, sì che può essere più o meno favorevole all’interessato sotto questo profilo. Sono vietati gli ostacoli alla libera circolazione solo laddove lavoratori che si trovino in condizioni di equivalenza di esperienza, titoli etc. abbiano un diverso trattamento a seconda se residenti o migranti. Nella fattispecie l’esperienza maturata nell’esercizio della professione di docente nel post dottorato era meramente strumentale alla stessa, perciò il controverso divieto era lecito. Sul tema EU C 2019 373 e 193 nelle rassegne del 10/5 e 15/3/19. È analoga alle EU C 2019 767,752 e 667, C 95, C-32/18 e C-473/18 del 19, 18 e 4/9/19 sulla liceità del rifiuto o della riduzione dell’importo degli assegni familiari poiché il familiare a carico lavorava od aveva lavorato in un altro Stato dell’UE, sul diritto al pagamento della differenza tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli dello Stato membro competente in via secondaria e sul tasso di cambio applicabile all’integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuti ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera. EU C 2019 820, C 621/17 3 OTTOBRE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI – COSTI PER SERVIZI NON SPECIFICATI CLAUSOLE VESSATORIE. Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole che impongono il pagamento di costi per servizi non specificati. Gli artt. 4 § .2 e 5 Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo stipulato con consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali stabiliscono precisamente l’importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione. L’art. 3 § .1 Direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, relativa a spese di gestione di un contratto di mutuo, la quale non consente di individuare inequivocabilmente quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, non determina, in linea di principio, a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, malgrado il requisito della buona fede. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 250, 2017 703 e 2015 127. Sempre sulle clausole abusive si vedano le EU C 2019 827 e 819, C-272/18 e 260/17 del 3/10/19 sulla legge applicabile ad un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di fondi immobiliari da parte di una società in accomandita con sede in altro Stato dell’UE e sull’impossibilità del diritto polacco di rimpiazzare le clausole abusive relative al tasso di cambio nei prestiti ipotecari in valuta straniera.