RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V PASTOR comma GERMANIA 3 OTTOBRE 2019, RIcomma 55225/14 ANTISEMITISMO – NEGAZIONISMO - IMPARZIALITÀ DEI GIUDICI. La Cedu non tutela il negazionismo. Si tratta di un deputato tedesco che fu condannato per aver negato l’esistenza di Auschwitz e dell’Olocausto, a suo dire usato per fini politici e commerciali in un’audizione davanti al Parlamento. Contesta però che il giudice di appello che ha confermato la condanna non era imparziale in quanto marito di chi lo aveva condannato in primo grado. Esclusa ogni violazione dell’art. 6 Cedu ed inammissibili le doglianze sulla lesione della libertà di espressione del ricorrente il negazionismo non solo è un’offesa intenzionale agli ebrei, ma è contrario ai valori protetti dalla Cedu, perciò non rientra nelle tutele ex art. 10. Le sue doglianze sul conflitto d’interessi tra i giudici che l’hanno condannato nei primi due gradi di giudizio non potevano estendersi al resto del collegio della Corte di Appello ed in ogni caso un altro, formato da giudici che non avevano alcun legame con questi tacciati di parzialità, ha vagliato e rigettato la sua richiesta di ricusazione. Sul tema Williamson c. Germania dell’8/1/19 e M’Bala M’Bala c. Francia nella rassegna del 13/11/15. È analoga all’odierno caso Fleischner c. Germania in cui le Corti interne hanno fondato la condanna ad indennizzare la vittima di un rapimento sulle basi dei fatti accertati nel processo penale a carico del ricorrente ed altri 4 correi, anche se questi era stato assolto perché ritenuto incapace. SEZ. I NIKOLYAN comma ARMENIA 3 OTTOBRE 2019, RIcomma 74438/14 INTERDIZIONE - POTERI DEL TUTORE - REVOCA DI CAUSA DI DIVORZIO INTRODOTTA PRIMA DELL’INTERDIZIONE - LICEITÀ. Anche l’interdetto ha diritto a divorziare. Nel 2012 l’uomo introdusse un’azione volta ad ottenere il divorzio e l’espulsione della moglie, ma, nelle more, la donna aveva vittoriosamente promosso, assieme al figlio, un’altra azione d’interdizione. Il tutore revocò la causa promossa dal ricorrente, che non ebbe possibilità di opporsi ed impugnare l’interdizione né la revoca delle azioni promosse prima di perdere la capacità giuridica. Violati gli artt. 6 e 8 Cedu la legge armena sull’interdizione non tiene conto dei bisogni individuali della persona da interdire privandola automaticamente della capacità giuridica e, quindi, della possibilità di adire il tribunale. Non si è, perciò, tenuto conto delle gravi conseguenze e delle limitazioni ai propri diritti che questa misura comporta per l’interdetto. Nella fattispecie, infatti, il ricorrente era stato interdetto sulla base di una perizia datata, che non aveva analizzato il suo stato di salute mentale nei dettagli e non aveva tenuto conto dell’assenza di pregressi episodi di turbe psichiche. Inoltre, senza considerare il conflitto d’interessi, il figlio, controparte con la madre nella causa per l’interdizione, era stato nominato suo tutore. Sul tema si segnala la sez. II della sentenza sulle norme comunitarie e dell’ONU sulla tutela degli incapaci, interdetti e dei disabili Guberina c. Croazia del 22/3/16, Nataliya Mikhaylenko c. Ucraina del 30/5/13 e Stanev c. Bulgaria [GC] del 2012.