RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 716, C-299/17 12 SETTEMBRE 2019 TUTELA DEL COPYRIGHT – GOOGLE - DIVIETO IMPOSTO AI SOLI MOTORI DI RICERCA DI OFFRIRE SNIPPETS” AI LORO UTENTI. Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di regola tecnica”. L’articolo 1, punto 11, Direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE , che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo , costituisce una regola tecnica ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8 § .1 comma 1. La lite che ha originato questa pregiudiziale vedeva convenuta, da una società multimediale, Google che, tramite il suo servizio di notizie, offriva agli utenti c.d. snippets brevi ritagli o riassunti di testi di stampa, a seconda dei casi, accompagnati da immagini in deroga al divieto imposto dalla legge tedesca. Orbene visto che la finalità del divieto è tutelare gli editori di stampa dalle violazioni del diritto d’autore da parte dei motori di ricerca online sono prestatori di servizi della società dell’informazione è indubbio che si tratti di una regola tecnica doveva, quindi, essere previamente notificata alla Commissione europea. Questo vincolo, dato che non è imposto anche ai prestatori di servizi offline costituisce anche un’illecita restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. Sul tema EU C 2017 983 e 2016 821. Sempre sulla tutela del copyright si vedano le odierne EU C 2019 721 e 722, C-683/17 e 688/17 sulla limitazione della tutela dei modelli di abbigliamento e sui farmaci immessi in commercio in violazione dei diritti conferiti da un brevetto. EU C 2019 702, C-383/18 11 SETTEMBRE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI – MUTUO - RIMBORSO ANTICIPATO - ONERI DA RIMBORSARE AL PROFESSIONISTA E DIRITTI DEL CONSUMATORE. Rimborso anticipato – Diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto. L’articolo 16 § .1 Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Infatti, nella nozione di costo totale del credito ex articolo 3 Lett. g sono inclusi tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione . Si noti come il rimborso anticipato del mutuo non penalizzi, ma avvantaggi il professionista poiché la somma mutuata torna nella sua disponibilità per eventuali nuovi ulteriori contratti finanziari con terzi. Il fine di queste norme è garantire al consumatore un’elevata protezione. Sul tema EU C 2016 283 e 2019 467 nella rassegna del 7/6/19. È analoga anche alla EU C 2019 700, C-676/17 stessa data sulla liceità di un termine di prescrizione mensile per proporre un’azione per il recupero di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’UE.