RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC STRAND LOBBEN ED ALTRI comma NORVEGIA 10 SETTEMBRE 2019, RIC.37283/13 TUTELA DELLA PRIVACY – ADOTTABILITÀ DEI MINORI - DISAGI SOCIALI E PSICHICI DELLA MADRE. Le carenze processuali che hanno portato all’adozione di un minore violano la Cedu. In prime cure, il 30/11/17 v. rassegna dell’1/12/17 , la CEDU ha escluso ogni violazione dei diritti alla serenità familiare di una madre e dei suoi due figli articolo 8 i servizi sociali le tolsero il primogenito e lo diedero in adozione perché aveva lasciato la casa famiglia in cui si era rifugiata dopo il parto trovandosi in difficoltà. L’adozione era stata decisa malgrado potesse contare sull’aiuto dei genitori e del nuovo marito. La GC ha capovolto la decisione di primo grado ravvisando una violazione della serenità familiare articolo 8 dei due ricorrenti madre e figlio dato in adozione . Infatti, le autorità interne avevano basato la scelta di dare in affido il piccolo, ritenuto vulnerabile e bisognoso di cure particolari quando aveva solo 3 settimane di vita, autorizzando la sua adozione quando aveva 3 anni, sulla base di perizie psicologiche obsolete. Inoltre, l’analisi dello stato di vulnerabilità del minore aveva prodotto una relazione succinta e soprattutto le autorità non erano state capaci di spiegarne il perché perdurasse anche una volta che era stato collocato presso una famiglia affidataria . Le prove su cui si basavano queste conclusioni erano limitate dato che gli incontri tra madre e figlio, prima che fosse dato in affidamento, erano stati sporadici e distanziati nel tempo. Infine, le autorità interne non hanno cercato di bilanciare gli interessi del minore con quelli della sua famiglia biologica né hanno tenuto in alcun conto che la situazione familiare della madre era migliorata essendosi risposata e potendo contare anche sull’aiuto dei genitori . Sul tema Mohamed Hasan c. Norvegia del 26/4/18 e Zhou c. Italia nel quotidiano del 23/1/14. Si segnala l’ampia sezione sulle norme internazionali a tutela dei minori. SEZ. III PRYANISHINIKOV comma RUSSIA 10 SETTEMBRE 2019, RIcomma 25047/05 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI FILM PORNO - REVOCA DELLA LICENZA - LIBERTÀ D’ESPRESSIONE. Anche il film porno è una forma di libertà di espressione. Un produttore di film erotici, che deteneva anche i diritti su un ampio catalogo di film di questo genere, nel 2003 chiese al competente ministero l’autorizzazione per riprodurli, ma gli fu negata perché implicato in un’inchiesta penale per la produzione e distribuzione illecita di film erotici e pornografici. Vani i ricorsi. Violato l’articolo 10 Cedu le autorità interne, basando il rifiuto di concedere la licenza di distribuzione, su meri sospetti, in assenza di constatazioni fattuali e documentali in breve hanno deliberato in assenza di prove concrete non hanno equamente bilanciato la libertà d’espressione del ricorrente con la tutela della moralità pubblica e dei diritti altrui. La misura era eccessiva perché gli hanno impedito di distribuire anche i film del suo ampio catalogo per i quali aveva ottenuto i dovuti permessi con ovvie perdite economiche. La CEDU ribadisce inoltre che la libertà di espressione include la libertà di espressione artistica - in particolare la libertà di ricevere e impartire informazioni e idee - che offre l'opportunità di prendere parte allo scambio pubblico di informazioni e idee culturali, politiche e sociali di ogni tipo . Coloro che creano, eseguono, distribuiscono o espongono opere d'arte contribuiscono allo scambio di idee e opinioni che è essenziale per una società democratica. Da qui l'obbligo per lo Stato di non invadere indebitamente la loro libertà di espressione . Il film porno è considerato un’opera d’arte perciò è una forma di libertà d’espressione. Infine la CEDU, a conferma di ciò, ha recentemente scoperto che persino un divieto temporaneo di distribuire un materiale pornografico a qualsiasi pubblico non era giustificato. Ha ritenuto che le autorità nazionali avrebbero potuto applicare una misura meno restrittiva, ad esempio un divieto di vendita del materiale in questione a persone di età inferiore a diciotto anni, un obbligo di venderlo con una copertura speciale con un avvertimento rivolto a persone di età inferiore a diciotto anni . Nella fattispecie sia gli attori che il pubblico cui era rivolto il film dovevano essere maggiorenni. Sul tema Kaos GL c. Turchia del 22/11/16 e Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012. Si segnala la sez. III della sentenza sulle norme internazionali sulla lotta alla pornografia.