RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 670, C-377/18 5 SETTEMBRE 2019 EQUO PROCESSO PENALE PRESUNZIONE D’INNOCENZA PATTEGGIAMENTO. Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l’autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l’identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo. L’art. 4 § .1 Direttiva UE 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel quale l’imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che dev’essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato in questione non soltanto tale imputato, ma anche altre persone imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza e sono sottoposte a un procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell’imputato che ha concluso l’accordo e, dall’altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 432 e 2018 732 nella rassegna del 21/9/18. È conforme anche alla prassi della CEDU sul punto Paci e Pirozzi c. Belgio nella rassegna del 20/4/18, Navalnyy e Ofitserov c. Russia del 23/2/16 e Karaman c. Germania del 27/2/14. EU C 2019 661 , C-331/18 5 SETTEMBRE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI RIMBORSO DEL MUTUO TAN E TAEG SUCESSIONI DI LEGGI. Credito ai consumatori – Informazioni da menzionare nel contratto – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di precisare per ogni pagamento la ripartizione tra il rimborso del capitale, gli interessi e le spese. L’art. 10 § . 2, lettere da h a j Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in combinato disposto con l’art. 22 § .1 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese. Queste norme, poi, come interpretate dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia C 42/15, EU C 2016 842 , sono applicabili a un contratto di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza. Questa ultima sentenza v. rassegna dell’11/11/16 sancisce che il mancato inserimento, da parte del creditore, di determinate informazioni essenziali può essere sanzionato con la decadenza dal diritto agli interessi compreso il TAEG e alle spese. Una sanzione del genere è ammessa qualora la mancanza di tali informazioni non consenta al consumatore di valutare la portata del suo impegno contrattuale. La CGUE ribadisce che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, un’esegesi conforme di una legge non può legittimarne una contra legem sì che deve essere modificata una parte della prassi interna che, fornendola, vada contro il diritto comunitario. Sul tema EU C 2016 283 nel quotidiano del 21/4/16. È analoga alle odierne EU C 2019 673 e 674, C-28/18 e 172/18 sull’onere della legge austriaca sul pagamento di bonifici ed accrediti diretti in Euro d’imporre al pagatore di avere la residenza nello stesso Stato membro del beneficiario e sul foro competente per l’azione di contraffazione relativamente a beni pubblicizzati e commercializzati online. Si segnalano anche queste sentenze della stessa data relative all’Italia EU C 2019 675 e 676, C-333/18 e 443/18 sul ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta e l’ennesima condanna per non aver attuato misure e controlli nell’ambito della lotta alla xylella in Puglia.