RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III PORTANIER comma MALTA 27 AGOSTO 2019, RIcomma 55747/16 TUTELE DELLA PROPRIETÀ E DEGLI INQUILINI BISOGNOSI – CONVERSIONE DELL’ENFITEUSI IN LOCAZIONE ABITATIVA EX LEGE - LICEITÀ. La legge deve tutelare anche i diritti dei locatori, non solo quelli degli inquilini indigenti. Il ricorrente concedeva nel 1974 in enfiteusi un suo appartamento ad una coppia per la durata di 17 anni. Allo scadere del contratto, in base ad una legge del 1979 che imponeva una proroga o una conversione in locazione ad uso abitativo a canone estremamente basso e di durata indeterminata, decideva di prolungarlo aumentandone considerevolmente il canone. La legge, nel frattempo novellata, prevedeva, però, che dopo la prima proroga ci fosse detta conversione, sì che nel 2008 la coppia se ne avvalse. Vani i ricorsi anche innanzi alla Corte Costituzionale per riottenere indietro il proprio bene gli fu riconosciuto solo un infimo indennizzo. Violato l’articolo 1 protocollo 1 da solo ed in combinato con l’articolo 13 Cedu. La legge e la prassi maltese sul punto non rispettano la certezza del diritto ed il ricorso alla Consulta è solo in teoria un rimedio contro le ingiustizie subite dal locatore, ma non nella pratica. La procedura costituzionale, infatti, pur potendo deliberare un risarcimento per i locatori non provvede in tal senso, è troppo lunga e/o costosa e li costringe ad ulteriori spese visto che l’indennizzo in genere concesso è iniquo. Per la CEDU si potrebbe modificare la legge riconoscendo la possibilità di elevare il canone di affitto, sì da tutelare gli interessi dei proprietari, non solo quelli degli inquilini bisognosi. Ergo la legge maltese viola i diritti economici dei locatori, imponendo loro oneri eccessivi seppur per perseguire fini legittimi e non riconosce alcun rimedio efficace per far valere i loro diritti. Sul tema Grech e altri c. Malta del 15/1/19. SEZ.III MAGNITSKI ED ALTRI comma RUSSIA 27 AGOSTO 2019, RICcomma 32631/09 e 53799/12 TUTELA DEI DETENUTI - TORTURE - DIRITTO ALLE CURE IN CARCERE – PRESUNZIONE D’INNOCENZA. Le mancate cure e la condanna postuma di un contabile violano plurime norme della Cedu. È un consulente fiscale implicato in una frode fiscale messa in atto dalle filiali russe di un importante fondo d’investimenti estero. Durante la detenzione cautelare gli furono diagnosticati calcoli biliari e colecistite, pancreatite in uno stadio acuto avrebbe dovuto essere operato d’urgenza, ma fu impossibile perché le strutture dove era stato man mano trasferito non erano attrezzate per offrirgli le dovute cure. Morì, ammanettato e legato con fascette di plastica, mentre era in una gabbia di metallo in attesa del trasferimento in un adeguato ospedale la polizia ed il servizio psichiatrico del penitenziario erano dovuti intervenire perché era andato in escandescenze. Dopo la sua morte gli fu inflitta una condanna per frode fiscale organizzata. La madre e la moglie proseguirono il suo ricorso per i maltrattamenti subiti in carcere e ne promossero un altro contro la carenza di cure e la violazione del principio d’innocenza. Violati gli artt. 2 profilo materiale e procedurale , 3, 5 e 6 § § . 1 e 2. Infatti per la CEDU le autorità non hanno garantito le adeguate cure di cui avrebbe avuto bisogno, contribuendo alla sua morte. Su questo fatto c’è stata un’indagine lacunosa. Inoltre ha subito trattamenti degradanti per il sovraffollamento delle celle e per i maltrattamenti subiti poco prima che fosse trovato morto, senza che nemmeno in questo caso fosse avviata un’effettiva inchiesta. Nota anche che non c’erano ragioni sufficienti per la sua detenzione cautelare e per la sua proroga per oltre un anno, seppure c’erano sospetti che fosse implicato in detta frode fiscale. Infine la responsabilità penale di un individuo non sopravvive alla sua morte è un principio cardine che garantisce la presunzione d’innocenza sì che la condanna postuma era illegale ed intrinsecamente inadeguata. Sul tema Muršić c. Croazia [GC] del 20/10/16, Khlaifia e altri c. Italia [GC] del 2016 ed Idalov c. Russia [GC] del 2012.