RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I BRZEZINSKI C.POLONIA 25 LUGLIO 2019, RIcomma 47542/07 DIRITTO DI CRITICA - LIBERTÀ DI ESPRESSIONE - CRITICHE AD AVVERSARI POLITICI - ELEZIONI. È lecito criticare l’operato del sindaco e degli organi comunali durante la campagna elettorale. È un politico che si era candidato alle elezioni comunali e, nella sua campagna elettorale, aveva diffuso opuscoli in cui sollevava dubbi sul sindaco e sui componenti del consiglio comunale uscente, evidenziando come ci fossero state irregolarità nella distribuzione delle sovvenzioni pubbliche critiche risultate poi infondate e sollevando il dubbio che si fossero fatti eleggere per trarre profitto dalle loro cariche. Gli accusati ottennero l’interdizione dal diffondere questi opuscoli pur convocato non si presentò in udienza. Vani i ricorsi contro la condanna ad un’esosa multa somma da devolvere ad un ente caritatevole ed alla pubblicazione della decisione con relative scuse su due quotidiani locali. Violato l’art. 10 Cedu la questione s’inserisce nel quadro di elezioni amministrative locali , perciò queste dichiarazioni erano di pubblico interesse per gli elettori di quella città. In breve, i termini impiegati erano rimasti nei toni e nei registri ordinari di un dibattito politico a livello locale e nei limiti della provocazione o dell’esagerazione ammissibile. Alla luce di tutto ciò la sanzione inflitta al ricorrente aveva un effetto deterrente a partecipare alle elezioni. Sul tema Lacroix c. Francia del 7/9/17 e Vučković ed altri c. Serbia [GC] del 25/3/14. SEZ. II E I SIRVINSKAS comma LITUANIA E R.V. ED ALTRI comma ITALIA 23 E 18 LUGLIO 2019, RICcomma 21243/17 E 37748/13 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ – MISURE A TUTELA DEI MINORI - CRITERI DI SCELTA DELLA RESIDENZA DEI MINORI. Lo Stato deve adeguare e conformare il proprio sistema giudiziario alla Cedu. Nel primo caso il ricorrente lamenta le scelte dei giudici di nominare l’ex moglie quale genitore collocatario della figlia prima in via provvisoria, poi definitiva , sostenendo che avrebbe dovuto continuare a vivere con lui presso i nonni paterni come aveva fatto sin dalla nascita e di avere una migliore condizione lavorativa. Nell’altra vicenda i ricorrenti sono una madre con i suoi figli. Il marito e la madre della ricorrente la denunciarono al consultorio familiare dell’Asl locale perché non si prendeva cura adeguatamente dei figli, avendo problemi psichici. I figli furono affidati prima alla nonna materna, poi ad una famiglia affidataria queste misure, che dovevano essere provvisorie, durarono per 10 anni durante i quali la madre, nel frattempo divorziata dal padre, ha contestato l’iniquità delle misure adottate dai servizi sociali che avevano leso la loro serenità familiare. Violato l’art. 8 in entrambi i casi. Nel primo la CEDU evidenzia come il legame genitori e figli sia alla base della serenità familiare e che non va mai interrotto senza aver valutato ogni circostanza della vita familiare di entrambi i genitori, bilanciando equamente questo interesse con quello supremo del minore. Se fosse stato effettuato questo vaglio la figlia sarebbe stata affidata al padre perchè era la soluzione migliore per il suo benessere. Le misure in questo caso sono state assunte violando, perciò, il principio di non fare favoritismi tra i due genitori perché l’interesse del minore è quello che deve prevalere, ignorando i diritti del padre. Inoltre, le stesse, dato che sono assunte nell’interesse supremo del minore, come evidenziato nella seconda fattispecie esaminata, devono essere adottate rapidamente e con la massima diligenza. La CEDU ha stigmatizzato, perciò, il sistema protettivo italiano avrebbero dovuto essere temporanee e prese per far fronte a casi di particolare urgenza ma, in realtà, hanno avuto una durata indefinita stessa critica mossa alla condotta delle autorità lituane nell’altra vicenda , non esistono limiti temporali nemmeno per il controllo giurisdizionale ed i tribunali danno ampia delega ai servizi sociali senza, però, che i diritti dei genitori siano determinati. In questo modo la ricorrente si è vista sottrarre i figli ed assegnarli ad una famiglia affidataria per oltre 10 anni questa è una condotta contraria ai principi sanciti dall’art. 8 Cedu. Sui temi Sejdovic c. Italia [GC] del 2006 e Sahin c.Germania [GC] del 2003 Jansen c. Norvegia del 6/9/18 e D’Alconzo c.Italia del 23/2/17.