RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I T.I. ED ALTRI comma GRECIA 18 LUGLIO 2019, RIcomma 40311/10 TRATTA DEGLI ESSERI UMANI – PROSTITUZIONE MISURE MESSE IN ATTO DALLO STATO CONTRO QUESTI FENOMENI. Lo Stato deve adottare leggi e procedure giudiziarie per tutelare le vittime di sfruttamento. La causa interessa tre russe che lamentano di essere state vittime della tratta di esseri umani costrette a prostituirsi da reti della prostituzione e che la Grecia non ha adottato misure atte a sanzionare e perseguire gli atti relativi a questo reato. La CEDU preliminarmente rileva come gli artt. 2 diritto alla vita , 3 divieto di tortura etc. e 4 divieto di riduzione in schiavitù e di lavori forzati sono i tre valori fondamentali su cui si basano la Cedu ed una società democratica. Lo Stato, pur non avendo un dovere positivo di tutela da tutte le forme di violenza potenziale, ha doveri negativi di protezione e cura deve cioè adottare leggi e misure atte a prevenire la tratta degli esseri umani, la riduzione in schiavitù e per tutelare le vittime di questi crimini. Nella fattispecie la CEDU ha ravvisato una deroga all’articolo 4 sotto il profilo procedurale le autorità greche non hanno trattato il caso delle ricorrenti con la dovuta diligenza richiesta dall’articolo 4 ed il quadro giuridico che ha regolato l’azione da loro intentata non era sufficiente ed adeguato per proteggerle e sanzionare questi trafficanti. Sul tema S.M. c. Croazia nella rassegna del 3/8/18, Chowdury ed altri c. Grecia del 30/3/17 sul quadro giuridico internazionale in materia e Rantsev c. Cipro e Russia del 2010. SEZZ.II e III STYRMYR THOR BRAGASON comma ISLANDA E ZHDANOV ED ALTRI comma RUSSIA 16 LUGLIO 2019, RICcomma 36292/14 E 12200/08 + 2 EQUO PROCESSO LICENZIAMENTO PER CONDANNA PENALE – TUTELA DEI LGBT MANCATA AUDIZIONE DEI TESTIMONI RIFIUTO DI ANALIZZARE UNA CAUSA NEL MERITO. La revisione, in fatto ed in diritto, di una decisone deve prevedere l’esame dei testi e del merito della lite. Nel primo caso il ricorrente è un direttore di una banca d’investimenti condannato per malversazione. In prime cure era stato assolto con formula piena non era stato informato delle modalità con cui la banca di deposito aveva venduto i certificati di garanzia ad una società privata, che poi si era fatta fare un prestito dall’istituto del ricorrente per acquistare detta banca di deposito. La Cassazione annullò l’assoluzione sostenendo l’impossibilità che non fosse a conoscenza dell’illegalità del prestito, per via della sua formazione, del suo ruolo nella contestata transazione e della sua conoscenza degli istituti finanziari. Nell’altro alcune associazioni a tutela dei LGBT si lamentano che le autorità giudiziarie non hanno analizzato nel merito le opposizioni ai rifiuti di registrare le loro associazioni per futili motivi lo statuto li denotava come estremisti, usavano lemmi stranieri per le loro denominazioni e più in generale perché costituivano un rischio per i valori morali dello Stato e rischiavano di creare discordia sociale e religiosa. In entrambi i casi è stato violato l’articolo 6 e nel secondo pure l’articolo 11 da solo ed in combinato con l’articolo 14 Cedu nei factsheets Sexual orientation . Infatti le Corti di grado superiore non sempre sono tenute a sentire nuovamente le parti ed i testi, quando riesamino, in sede di gravame, una lite in fatto ed in diritto. Nella fattispecie non c’erano elementi tali da giustificare questa esclusione, dato che le prove erano state riesaminate ex novo ed erano solo verbali trascrizione delle testimonianze rese dal ricorrente e dai testi , non vi era alcuna certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che fosse a conoscenza dell’operazione e consapevole dell’illiceità della stessa. Sono stati violati i diritti alla difesa del ricorrente. Nell’altro caso questa deroga si sostanzia in un’inaccessibilità alla giustizia dato che le Corti interne russe hanno rifiutato di analizzare nel merito questo caso. Per il resto le limitazioni alla loro libertà di associazione ed il rifiuto, opposto esclusivamente perché promuovevano la tutela dei diritti dei LGBT, sono discriminazioni basate sull’orientamento sessuale contrarie ad una società democratica. Sui temi si noti che la prima sentenza fa una ricostruzione dei casi in cui la mancata audizione delle parti e dei testi , in sede di gravame, è lecita o meno § § .64-69 , Murtazaliyeva c. Russia[GC] del 18/12/18 e Lazu c.Moldavia del 5/7/16 Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del COE numero 5/2010 sulla lotta alle discriminazioni basate sul sesso e sull’orientamento sessuale, Zubac c. Croazia [GC] del 5/4/18, Koch c. Polonia del 7/3/17 e Islam-Ittihad Association ed altri c. Azerbaijan del 13/11/14.