RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 531, C 619/18 24 GIUGNO 2019 EQUO PROCESSO RIFORMA POLACCA CHE ABBASSA L’ETÀ DI PENSIONAMENTO DEI MAGISTRATI – ILLICEITÀ. Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’UE – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema – Applicazione ai giudici in carica – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica. La Repubblica di Polonia, prevedendo, da un lato, l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso il Sąd Najwyższy Corte suprema, Polonia ai giudici in carica nominati prima del 3/4/18, e attribuendo, dall’altro, al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 19 § .1 comma II TUE. L’art. 19 disciplina il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’UE. La CGUE ha considerato illecita tutta la riforma della giustizia polacca, criticando, oltre a queste modifiche, anche la creazione di una nuova Camera disciplinare in seno alla S.C. ed i cui membri sono scelti dal Presidente della Repubblica Conclusioni EU C 2019 529 e 551, C-192, 585,624 e 625/18 del 20 e 27/6/19 . Sul tema EU C 2018 117, 586, 2014 237 e 2012 637. Il 9/7/19 la CEDU ha comunicato al Governo polacco il caso Grezda c.Polonia sempre su questo tema. EU C 2019 497,C-22/18 13 GIUGNO 2019 LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE SPORT DILETTANTISTICO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione. Gli artt. 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell’UE, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo come esterno o senza valutazione , senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La CGUE rileva come le giustificazioni addotte dalla Federazione nazionale tedesca di atletica leggera per avallare l’esclusione dal campionato nazionale di un atleta italiano, residente in Germania, siano infondate e potenzialmente discriminatorie. Non è opponibile l’argomento secondo cui il pubblico si aspetta che il campione nazionale di un paese abbia la cittadinanza di tale paese non giustifica l’adozione di qualsivoglia restrizione alla partecipazione di cittadini stranieri ai campionati nazionali alle gare internazionali partecipano tutti gli atleti, iscritti ad un’associazione sportiva, che soddisfino determinati criteri indipendentemente dalla nazionalità, essendo irrilevante che la Federazione convenuta selezioni solo quelli appartenenti alla categoria èlite . La Germania dovrà promuovere maggiormente l’apertura nelle competizioni, stante l’importanza di integrare i residenti, soprattutto, come nella fattispecie, quelli di lunga durata nello Stato membro ospitante. Qualora esista un meccanismo relativo alla partecipazione di un atleta straniero ad un campionato nazionale, quantomeno alle eliminatorie e/o come esterno, la sua non ammissione totale a questi campionati a motivo della sua cittadinanza risulterebbe in ogni caso sproporzionata . Sul tema EU C 2018 898 e 1995 463.