RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 585, C 163/18 10 LUGLIO 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI VIAGGIO ALL INCLUSIVE FALLIMENTO DELL’ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO – RIMEDI PER OTTENERE L’INDENNIZZO. Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Cancellazione del volo – Assistenza – Diritto al rimborso del biglietto aereo da parte del vettore aereo. L’articolo 8 § . 2 Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso , di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo. Infatti un simile cumulo sarebbe tale da comportare una protezione eccessiva e ingiustificata del passeggero coinvolto, a svantaggio del vettore aereo operativo, in quanto quest’ultimo rischierebbe, infatti, di dover assumere in parte la responsabilità che incombe sull’organizzatore di viaggi . Inoltre ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 90/314 l’organizzatore di viaggi deve fornire prove sufficienti del fatto di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati . Considerando che una normativa nazionale recepisce correttamente gli obblighi previsti da tale disposizione solo se, indipendentemente dalle sue modalità, ha il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutte le somme depositate in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi qualora non si fosse attenuto a questi doveri lo Stato potrà subire dal turista danneggiato un’azione di responsabilità per questa violazione del diritto dell’UE. Sul tema EU C 2018 702 nel quotidiano del 13/9/18. È analoga alla odierna EU C 2019 604, C-502/18 sulla rimborsabilità di questo danno se il ritardo si è accumulato nel tratto svolta da un vettore extracomunitario in base ad un accordo di code-sharing”. Si noti che il prossimo 29/7/19 la CGUE si pronuncerà sul caso C-354/18 relativamente a quali voci di danno sono indennizzabili al lavoratore che ha subito decurtazioni perché non si è presentato al lavoro per il ritardo del volo. EU C 2019 577 , C 722/17 10 LUGLIO 2019 BRUXELLES I BIS AZIONE PAULIANA RIPARTIZIONE DEI RICAVI DI UNA VENDITA COATTA. Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni – Procedura di vendita forzata di un immobile – Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata. L’articolo 24, punti 1 e 5, Regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles I bis dev’essere interpretato nel senso che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione. La lite da cui è scaturita la pregiudiziale riguarda la ripartizione della vendita di una villa sita in un Austria, appartenente ad una cittadina italiana, decisa dal Tribunale di Roma la donna aveva acceso un’ipoteca per coprire i debiti con l’ex compagno, con cui aveva acquistato questo bene e contestualmente ne aveva contratti altri con la ditta austriaca che l’aveva ristrutturata. Il titolo vantato dalla ditta sentenze definitive era di rango inferiore all’ipoteca, sì che la somma ricavata dalla vendita è stata assegnata quasi tutta al creditore ipotecario. L’azione per riconoscere l’estinzione del credito dell’ex partner per compensazione etc. è analoga alla revocatoria ed esula dal criterio della competenza esclusiva riconosciuta ex articolo 24, ma è regolata dall’articolo 7 del Regolamento relativo alle obbligazioni di natura contrattuale. Sul tema EU C 2016 881 e 2018 805 nelle rassegne del 18/11/16 e 5/10/18.