RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC NICOLAE VIRGILIU TANASE comma ROMANIA 25 GIUGNO 2019, RIcomma 41720/13 RCA - TAMPONAMENTO A CATENA - MANCATO INDENIZZO DELLA VITTIMA. La CEDU chiarisce quali norme della Cedu regolano i sinistri stradali con feriti gravi. Il ricorrente è un giudice la cui vettura fu violentemente tamponata ed andò ad incastrarsi sotto un camion, riportando gravi lesioni interne e fratture che necessitarono di vari interventi chirurgici e di 200-250 giorni di guarigione. Si costituì parte civile contro i due conducenti implicati nel sinistro dopo 8 anni si decise di non perseguirli. Non ha potuto così ottenere un indennizzo. Ha accusato ingiustamente le autorità interne di avere avuto la principale preoccupazione di mascherare e deformare la verità, senza cercare di chiarire le circostanze del sinistro , rifiutandosi così di analizzare nel merito la vicenda. La causa è stata rimessa direttamente alla Gcomma Questa sentenza ha il pregio di chiarire per la prima volta sotto quale norma della Cedu ricadano i sinistri con lesioni gravi e potenzialmente mortali l’articolo 2 diritto alla vita . Nella fattispecie le autorità rumene hanno agito correttamente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che ha avuto accesso al dossier sulla sua causa e conosceva perfettamente i mezzi interni messigli a disposizione dalla legge per far valere le sue ragioni, tanto più che è un giudice. Se l’azione civile non è andata a buon fine, per l’archiviazione di quella penale, aveva altri rimedi interni per essere indennizzato, di cui, però, ha deciso di non avvalersi, perciò non si può lamentare se non ha ricevuto alcun risarcimento. L’inchiesta è stata approfondita, sono stati prodotti diversi elementi di prova e, vista la complessità del caso e delle circostanze in cui si è verificato il sinistro, la CEDU ritiene un equo tempo di giustizia gli 8 anni impiegati per concluderla. Alla luce di ciò, non c’è stata alcuna deroga agli articolo 2 e 6 Cedu. Sul tema Fernandes de Oliveira c. Portugallo [GC] del 31/1/19, Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18 e Calvelli e Ciglio c. Italia [GC] del 2002. SEZ. IV STOIAN comma ROMANIA 25 GIUGNO 2019, RIC.289/14 DIRITTO ALLO STUDIO - TUTELA DEI DISABILI - INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. La scuola ha l’onere di soddisfare i bisogni del disabile in base alle proprie finanze. I ricorrenti sono madre e figlio, affetto da quadriplegia spastica che gli impedisce ogni movimento. Lamentano che la scuola media ed il liceo frequentato dal figlio non hanno adottato misure atte per venire incontro ai suoi bisogni ha avuto l’insegnante di sostegno solo per un breve periodo, non erano state abbattute le barriere architettoniche mancava anche un ascensore/montascale per consentirgli di accedere ai servizi igienici del piano superiore la madre doveva caricarsi il figlio e la carrozzina e salire per le scale , non c’erano bagni per disabili. La madre propose invano diversi ricorsi perché fossero prese misure atte ai suoi bisogni essenziali, per facilitargli l’accesso e l’esercizio del diritto all’istruzione. Il ragazzo però aveva sempre potuto seguire le lezioni, anche tramite Skype e proseguire nel corso degli studi al pari degli altri studenti. Non ci sono state discriminazioni e violazioni della privacy e del diritto allo studio del disabile articolo 8 e 2 protocollo 1 Cedu da soli ed in combinazione con l’articolo 14 . Infatti la CEDU non può sindacare l’allocazione delle risorse da parte degli Stati membri, perché rientra nella loro discrezionalità. In caso di barriere architettoniche e, quindi, di difficoltà di accesso ai luoghi, le autorità sono solo tenute ad adottare tutte le misure atte a migliorare la vita del disabile programmi personalizzati, insegnanti di sostegno, adeguamento degli edifici ed accessibilità agli stessi. È nella loro discrezionalità scegliere quali di queste adottare in base anche alle risorse di cui dispongono nel rispetto del principio di proporzionalità non sono obbligati, perciò, ad installare un montascale etc. Nella fattispecie la CEDU rileva come il giovane avesse rifiutato l’insegnante di sostegno ed un ortofonista, l’installazione di un montascale e che le autorità interne e scolastiche avevano adottato tutti i mezzi atti a fare fronte, nei limiti delle loro possibilità, ai bisogni del ricorrente che ha concluso regolarmente i due cicli di studi. Sul tema Enver Şahin c. Turchia del 30/1/18, Ç am c.Turchia del 23/2/16 e Gherghina c. Romania [GC] del 9/7/15 queste sentenze sono inserite nei factsheets Children’s rigths e Person with disabilities and ECHR .