RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I MARCELLO VIOLA comma ITALIA N. 2 13 GIUGNO 2019, RIcomma 77633/16 ASSOCIAZIONE MAFIOSA – ERGASTOLO - COMPATIBILITÀ CON LA Cedu - DIVIETO DI TORTURA. L’articolo 4-bis l. n. 354/75 imponendo il c.d. ergastolo ostativo viola la Cedu. Il ricorrente, un ex deputato, fu coinvolto negli scontri tra due clan mafiosi tra il 1985 e 1996. Per questo fu condannato una prima volta, nel 1995, a 15 anni di carcere pena ridotta in appello a 12 per associazione a delinquere di stampo mafioso nel 1999 la Corte di assise di Palmi lo condannò all’ergastolo per altri delitti riconducibili all’associazione mafiosa omicidio, rapimento, sequestro di persona e morte come conseguenza di altro reato, detenzione abusiva di armi etc. . La pena fu ricalcolata e fu inflitto l’ergastolo senza possibilità di condizionale. Inoltre tra il 2000 ed il 2006 fu sottoposto al 41- bis il 29/6/06 la CEDU ha emesso una prima sentenza su questo caso escludendo che questo regime speciale derogasse gli artt. 3 e 8 Cedu. È stato perciò considerato un pericolo per la società, anche perché non aveva interrotto i legami con la mafia e, dunque, gli sono state imposte le limitazioni previste dall’articolo 4- bis l. n. 354/75 Divieto di concessione dei benefìci e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti” non aveva diritto a permessi premio, alla libertà vigilata, condizionale etc La CEDU ritiene che questa norma col c.d. ergastolo ostativo imponga un’eccessiva restrizione della prospettiva di ottenere la scarcerazione od una revisione della pena in deroga all’articolo 3 Cedu. Infatti ai sensi dell’articolo 3 non si può privare una persona della propria libertà senza la possibilità di un reinserimento sociale e di poterla recuperare. Per la CEDU gli Stati hanno un margine di discrezionalità nel determinare le pene il fatto che l’ergastolo possa esser espiato nella sua integralità non esclude che la pena non possa esser ridotta. In questo caso, solo per il sospetto che il soggetto costituisca un pericolo per la società, la pena non è mai stata ridotta l’interessato può chiedere la scarcerazione, ma non può pretendere di avere la liberazione. Tutto ciò, come detto, è incompatibile con i principi dettati dall’articolo 3 Cedu. Sul tema si rinvia alle sez. II e III per gli approfondimenti sulla normativa e sulla prassi in materia italiana ed internazionale Hutchinson c. Regno Unito [GC] nella rassegna del 20/1/17,Garagin c. Italia del 29/4/08 e Sofri ed altri c. Italia del 2003. SEZ. II OZDIL ED ALTRI comma MOLDAVIA 11 GIUGNO 2019, RIcomma 42305/18 LOTTA AL TERRORISMO - COLLABORAZIONE INTERSTATALE TRA SERVIZI SEGRETI - GARANZIE PROCEDURALI IN CASO DI ESPULSIONE DEGLI STRANIERI. Espellere cittadini turchi, presunti sostenitori del golpe in Turchia, è un atto arbitrario. Alcuni cittadini turchi lavoravano come insegnanti presso l’Istituto Orizont dopo il golpe del 2016 in Turchia furono accusati di essere terroristi e di avere legami col movimento di Gulen. Furono arrestati ed interrogati dai servizi segreti moldavi che lavoravano assieme a quelli turchi ed alla fine furono espulsi. Contestualmente avevano chiesto asilo in Moldavia. Le famiglie non ebbero loro notizie sino alla notifica del rigetto della richiesta di asilo. L’avvocato delle mogli dei ricorrenti appellò questa decisione, ma il ricorso fu giudicato irricevibile perché il mandato difensivo non era stato sottoscritto dai ricorrenti. Violati gli artt. 5 e 8 Cedu i ricorrenti sono stati arrestati ed espulsi, perché considerate persone non gradite per motivi di sicurezza nazionale. La privazione della loro libertà non era né regolare né necessaria sono stati presi alla sprovvista e non hanno avuto modo di difendersi. La decisione di espellerli e di negare loro l’asilo non era stata motivata ed era stata notificata ai familiari diverso tempo dopo il loro rimpatrio. Sono stati, perciò, lesi i loro diritti tutelati dall’articolo 5 e la loro serenità familiare ex articolo 8. Inoltre l’articolo 8 prevede che un soggetto debba godere di una minima protezione contro gli arbitri e dell’imparzialità della Corte, cosa non ravvisabile nella fattispecie. Privare in tal modo i ricorrenti della loro libertà equivaleva ad un trasferimento extra-legale di persone dal territorio dello Stato convenuto alla Turchia che eludeva tutte le garanzie offerte loro dal diritto interno ed internazionale . Assorbite le doglianze ex articolo 1 protocollo 7 garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri Cedu inammissibili ratione materiae quelle ex articolo 6 Cedu. Sul tema Buzadji c.Moldavia [GC] del 2016 e Marturana v. Italia del 2008.