RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 456 E 457, C-508/18, 82/19 PPU E 509/18 27 MAGGIO 2019 MAE NOZIONE DI AUTORITÀ GIUDIZIARIA EMITTENTE” ESECUZIONE. Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni individuali Mancata garanzia d’indipendenza-Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza. La nozione di autorità giudiziaria emittente , ai sensi dell’art. 6 § .1 Decisione quadro 2002/584/GAI MAE e procedure di consegna tra Stati membri , come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Ricomprende, invece, il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un MAE. I ricorrenti due lituani ed un rumeno si opposero ai giudici irlandesi che dovevano eseguire i MAE, emessi dalle procure tedesche e dal PG lituano la CGUE stabilisce con questa massima che le prime non offrono una garanzia d’indipendenza dal potere esecutivo Ministro della Giustizia sufficiente per poter emettere un MAE, dovendone eseguire gli ordini od istruzioni individuali, mentre il PG lituano ha uno status tale che ne garantisce l’indipendenza dal potere esecutivo, seppure strutturalmente indipendente anche da quello giudiziario. Sul tema EU C 2018 586, 2016 861 e 385 nella rassegna del 22/8/16. EU C 2019 311, C-464/18 11 APRILE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI DANNO DA OVERBOOKING ETC. VOLO ACQUISTATO ONLINE – CRITERI PER LA SCELTA DEL FORO E POSSIBILITÀ DI ADIRE QUELLO OVE HA SEDE LA SUCCURSALE DEL VETTORE. Esercizio di una succursale– Proroga tacita – Necessità che il convenuto compaia. L’art. 7, punto 5, Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell’art. 7 Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, abrogando il Regolamento CEE n. 295/91 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell’autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi. L’art. 26 § .1 Regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso. Il ricorrente è un cittadino portoghese ha comprato online un biglietto per il solo volo, anziché per un viaggio all inclusive” volo ed alloggio , da Porto a Barcellona effettuato dalla Ryanair, che ha sede in Irlanda ed una succursale a Girona Spagna , che è estranea al contratto in questione i dati del cliente le erano stati girati solo per questioni fiscali . Alla luce di ciò non poteva adire, come previsto dalla regola generale, il foro del convenuto, ma doveva presentare l’azione di risarcimento a quello del luogo di esecuzione. Sul tema EU C 2009 439 e 2018 533 nella rassegna del 23/8/18. Infine è analogo alla EU C 2019 282, C-266/18 del 3/4/19 anche nel caso in cui sia il professionista ad agire contro il cliente inadempiente detta regola generale può essere derogata da una clausola compromissoria, che richiami la legge interna foro del luogo di esecuzione , purché ciò non comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall’ordinamento giuridico dell’UE, il che deve essere verificato dal giudice nazionale .