RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II G. K. comma BELGIO 21 MAGGIO 2019, RIcomma 58302/10 DIMISSIONI IN BIANCO DI UN PARLAMENTARE - ASSENZA DI RIMEDI – LICEITÀ. Illecito ed arbitrario imporre le dimissioni ad un parlamentare. Una senatrice, durante un viaggio privato in Asia, fu sospettata di aver commesso un’infrazione legata alla droga , da lei sempre negata. Tornata in patria il Presidente del Senato, alla presenza di altri due senatori del suo partito, le impose di firmare un foglio di dimissioni precompilato. Vani i tentativi d’impugnare questo atto, a suo dire firmato sotto pressione. Violato l’articolo 3 protocollo 1 diritto a libere elezioni l’interessata non ha potuto usufruire delle garanzie procedurali contro l’arbitraria ed imposta dimissione. Infatti le è stato impedito, dai due senatori del suo partito, di accedere all’aula del Senato e né lei né il suo consulente sono stati sentiti dall’ufficio interno che doveva verificare la validità delle dimissioni. Più in generale la CEDU rileva come in ogni fase della procedura che ha deciso la sua destituzione non siano state rispettate le garanzie procedurali contro gli abusi e non ci sia stata imparzialità visto che alle stesse hanno partecipato anche i due senatori del suo partito che le avevano imposto le dimissioni in bianco. Queste carenze non sono state sanate nemmeno dalla Seduta Plenaria del Senato che ha confermato la sua destituzione. Inoltre la CEDU nota come i margini del potere autonomo di apprezzamento discrezionale del Senato violino il principio di certezza del diritto perché non sono sufficientemente precisati dal diritto interno . Sul tema Paunović e Milivojević c. Serbia del nella rassegna del 27/5/16, Riza ed altri c. Bulgaria del 13/10/15 ed Occhetto c. Italia del 12/11/13. SEZ. II ALTAY comma TURCHIA N. 2 9 APRILE 2019 RIcomma 11236/09 EQUO PROCESSO PENALE - DIRITTI DI DIFESA - SEGRETO PROFESSIONALE - LIMITI AGLI INCONTRI COL PROPRIO LEGALE. I limiti alle comunicazioni tra detenuto ed avvocato sono illegali e contrari alla Cedu. Il ricorrente è un detenuto, condannato per un tentato attacco all’ordine costituzionale, cui furono imposte restrizioni agli incontri col suo legale. L’avvocato aveva cercato d’inviargli riviste e libri che furono sequestrati dalle autorità penitenziarie dato che esulavano dal mandato e dai diritti di difesa. Al ricorrente fu, perciò, imposta la sorveglianza degli incontri col legale. La CEDU nel 2006 convalidò il sequestro di questo materiale ritenendo che non violasse l’articolo 10 Cedu. La CEDU ha ravvisato una duplice violazione della Cedu artt. 8 e 6 i rapporti tra legale e cliente, comprese le comunicazioni incontri e corrispondenza , rientrano nella nozione di privacy tutelata ex articolo 8 Cedu. Non possono essere limitati se non per rari e tassativi casi il legale ha commesso od è sospettato di aver commesso reati od atti contrari all’etica professionale, il detenuto ha commesso gravi reati o vi è un rischio per la sicurezza nazionale o penitenziaria. Infatti all’avvocato è riconosciuto un ruolo vitale nella buona amministrazione della giustizia. Inoltre la condanna per reati connessi al terrorismo non priva il reo dei suoi diritti fondamentali come questo. Vista, poi, la gravità della decisione delle autorità penitenziarie, il ricorrente avrebbe dovuto essere sentito, consentendogli anche di presentare memorie e difese. Infatti le udienze a porte chiuse od inaudita altera parte devono essere considerate l’eccezione alla regola ed adottate solo in casi gravi o di urgenza e comunque devono essere adeguatamente motivate. Nella fattispecie non sono stati rispettati questi criteri e l’esegesi estensiva della norma interna, pur rispettosa del principio della certezza del diritto, ha leso i diritti alla difesa ed all’equo processo ex articolo 6 Cedu. Sul tema De Tommaso c. Italia [GC] nella rassegna del 24/2/17, Öcalan c. Turchia numero 2 del 18/3/14 e Dicksonc. Regno Unito [GC] del 2007. È analogo ai casi Navalnyy c. Russia numero 2 del 9/4/19 e Doyle c. Irlanda del 23/5/19, in cui, però, è stata esclusa questa deroga all’articolo 6 § § . 1 e 3.