RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I TASEV comma MACEDONIA DEL NORD 16 MAGGIO 2019, RIcomma 9825/13 RICHIESTA DI RETTIFICA DELL’ETNIA – RIFIUTO - ELEZIONI – CSM - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO . L’imprevedibile rifiuto di modificare l’identità etnica, come richiesto dal ricorrente, viola l’articolo 8 Cedu. In occasione delle elezioni a 5 posti presso il CSM macedone, il ricorrente, dopo l’annuncio delle stesse, chiese al Ministero della Giustizia di rettificare la sua identità etnica sulle liste elettorali da bulgara a macedone per non trovarsi, come altri giudici, in una posizione svantaggiosa rispetto agli altri candidati. La richiesta fu rifiutata e fu confermata l’identità bulgara, sì che fu radiato dalle liste elettorali avendo dichiarato di essere, invece, macedone nella richiesta per essere inserito nella lista dei candidati ai posti vacanti. Vani i ricorsi. L’identità personale e la libera identificazione di una persona quale appartenente ad una minoranza etnica, con le relative tutele riconosciutele, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 8 Cedu. Infatti la richiesta del ricorrente era finalizzata alla sua partecipazione all’elezione dei giudici del CSM per non trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto agli altri concorrenti, evitando trattamenti discriminatori e per il principio delle libere elezioni. Inoltre l’ordinamento interno del CSM prevede regole procedurali precise per la rettifica dei propri dati personali, compresa l’identità etnica, tacendo sulla tempistica nulla, perciò, vieta di presentarla dopo che le elezioni sono state annunciate come nella fattispecie. L’esegesi fornita dal CSM e dalle competenti autorità, perciò, è stata imprevedibile ed ha violato il principio di certezza del diritto, sì da risultare arbitraria e contraria ai principi ex articolo 8 Cedu. Sul tema Convenzione quadro sulla tutela delle minoranze etniche del COE del 1995, Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18 e Molla Sali c. Grecia nella rassegna del 21/12/18. SEZ. V HALABI comma FRANCIA 16 MAGGIO 2019, RIcomma 66554/14 ABUSI EDILIZI - ISPEZIONE SENZA PREAVVISO - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL PROPRIETARIO ED ALL’OCCUPANTE - LICEITÀ. L’ispezione non ordinata da un giudice e/o senza il consenso dell’occupante viola la Cedu. A seguito di un’ispezione ad un complesso immobiliare, appartenente ad una società, avvenuta senza alcun preavviso né alla proprietaria né agli occupanti dei luoghi , gli agenti dell’urbanistica rilevarono diverse trasgressioni al codice urbanistico erano stati realizzati lavori senza la preventiva obbligatoria dichiarazione SCIA ed erette costruzioni senza i relativi permessi edilizi. Fu elevato un verbale di accertamento di abuso edilizio contro il ricorrente, quale occupante dei luoghi , a seguito del quale fu condannato ad un’ammenda pari ad € 5000 sanzione amministrativa dal Tribunale penale per vari reati edilizi. Vani i ricorsi in sede amministrativa fu esclusa ogni coercizione od abuso di potere della PA verbalizzante. La CEDU ha ravvisato una deroga dell’articolo 8 Cedu questa ispezione e la conseguente sanzione del ricorrente costituiscono abusi che ledono il suo diritto al rispetto del domicilio, accogliendo così le sue doglianze. Infatti gli agenti, seppure avessero agito per fini legittimi come la verifica del rispetto delle norme urbanistiche e la lotta all’abusivismo edilizio, hanno compito un sopruso perché non potevano effettuare il sopralluogo e l’ispezione senza il consenso del ricorrente/occupante per altro nemmeno presente all’ispezione , che non ha così potuto opporsi ed esercitare tutte le prerogative previste dalla legge, senza l’autorizzazione giudiziaria e, a fortiori, senza un ricorso effettivo . La CEDU precisa che l’assenza dell’autorizzazione giudiziaria non può essere contrastata da un successivo controllo giudiziario sulla legalità e la necessarietà della misura contestata nella fattispecie il gravame del ricorrente era stato privato di ogni effetto utile, essendo stata avallata la condotta degli agenti. L’ispezione e la condanna perciò sono misure arbitrarie, sproporzionate, prive di fondamento legale e non necessarie in una società democratica che hanno leso i diritti ex articolo 8 del ricorrente. Sul tema Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs FNASS ed altri c. Francia nella rassegna del 19/1/18 e Giacomelli c. Italia del 2006.