RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 373, C 24/17 8 MAGGIO 2019 POLITICA SOCIALE PUBBLICO IMPIEGO REGOLE DISCRIMINATORIE NON ELIMINATE DA RIFORME INDENIZZO TUTELA EFFETTIVA. Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo regime di retribuzione e di avanzamento – Mantenimento della differenza di trattamento – Libera circolazione dei lavoratori – Normativa nazionale che prevede un computo parziale dei pregressi periodi di servizio. Gli artt. 1, 2 e 6 Direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che entra in vigore retroattivamente, la quale, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prevede un reinquadramento degli agenti a contratto in servizio in un nuovo regime di retribuzione e di avanzamento nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali agenti a contratto è determinato in funzione dell’ultima retribuzione percepita a titolo del precedente regime. Nell’ipotesi in cui disposizioni nazionali non possano essere interpretate conformemente alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che tale direttiva attribuisce ai soggetti dell’ordinamento garantendone la piena efficacia e disapplicando ove necessario ogni disposizione nazionale contraria. Il diritto dell’UE deve essere interpretato nel senso che, quando è stata constatata una discriminazione contraria allo stesso, e finché misure dirette a ripristinare la parità di trattamento non sono state adottate, il ripristino della parità di trattamento, in un caso come quello di cui si tratta nel procedimento principale, comporta la concessione, agli agenti a contratto sfavoriti dal precedente regime di retribuzione e di avanzamento, degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare gli agenti a contratto favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione dei periodi di servizio maturati prima del compimento del diciottesimo anno di età sia l’avanzamento nella scala retributiva e, di conseguenza, la concessione di un’indennità finanziaria agli agenti a contratto discriminati per un importo pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che l’agente a contratto interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in modo discriminatorio e l’importo della retribuzione effettivamente percepita. Gli artt. 45 TFUE e 7 § .1 Regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel determinare l’anzianità retributiva di un agente a contratto, sono presi integralmente in considerazione i pregressi periodi di servizio compiuti nell’ambito di un rapporto di lavoro con un ente locale o un comune di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, con un organismo dell’UE o, inoltre, con un’organizzazione intergovernativa cui la Repubblica d’Austria appartiene o con altri organismi analoghi, mentre qualsiasi altro pregresso periodo di servizio è preso in considerazione solo fino ad un massimo di dieci anni e nei limiti in cui sia pertinente. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 43, 2017 710, 2015 38 e 2014 2005, nelle rassegne del 25/1/19,17/11/17 e 29/1/15. Si noti come anche la prassi della CEDU, conformemente a questa, stigmatizzi la retroattività di una legge e gli effetti negativi sui diritti dell’interessato Kamoy Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş. c. Turchia la cancellazione del marchio dovuta ad una riforma retroattiva ha leso i diritti economici della ricorrente , Dumopolus c. Turchia la retroattività della legge sulla revisione catastale viola l’equo processo e Gogitidtze ed altri c. Georgia chiarisce, nell’analizzare un sequestro di beni nell’ambito della lotta alla corruzione, i casi in cui è lecita o meno nelle rassegne del 5 e 19/4/19 e 13/5/15. È analoga alle odierne EU C 2019 374,387,380 e 382,C-396/17 pressochè identica a questa rassegnata , 494/17, 53/18 e 161/18 sul mancato riconoscimento del diritto ad un indennizzo ai docenti italiani precari stabilizzati scuole e conservatori , sulle nostre norme sulla perdita dell’onorabilità per chi è sottoposto a processo penale e la sua inibizione alla professione di agente collegato” ex promotore finanziario fuori sede , sul calcolo della pensione di vecchiaia per i lavoratori a tempo determinato.