RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III MITYANIN E LEONOV comma RUSSIA 7 MAGGIO 2019, RICcomma 11436 E 22912/16 EQUO PROCESSO - DETENZIONE PREVENTIVA - TUTELA DELLA PRIVACY E PROCESSO MEDIATICO. I generici articoli di cronaca giudiziaria, corredati da foto degli indiziati, non violano la loro privacy né la presunzione di innocenza. Due detenuti, condannati per vari reati, contestarono invano i presupposti e la durata della loro detenzione cautelare. Il primo, inoltre, contestò gli articoli della stampa e la pubblicazione della sua fotografia non autorizzata era ritratto assieme ai coimputati per rapina a mano armata ed associazione a delinquere a corredo di un pezzo sul processo contenente, a suo dire, gravi accuse rivolte a lui ed alla sua banda nella didascalia era segnalato come indagato. A suo avviso questa foto e gli articoli sulla sua vicenda penale violerebbero sia il principio di presunzione d’innocenza che la sua privacy. La CEDU ha ravvisato plurime deroghe nei confronti di entrambi relative al loro diritto alla libertà ed alla sicurezza personale articolo 5 § § . 1, 3 e 5 Cedu legittimità della detenzione, ragionevole durata della procedura e diritto all’indennizzo articolo 5 § .4 sull’assenza di rimedi e mezzi per contestare la legittimità della detenzione solo per il primo ricorrente e dell’equo processo articolo 6 § .1 per il secondo ricorrente, dato che gli è stato impedito di presenziare alle udienze. Non vi è stata, però, alcuna deroga della privacy e della presunzione d’innocenza artt. 8 e 6 § .2 del primo ricorrente lo Stato ha rispettato i suoi doveri e l’articolo era lecito. Il testo del pezzo e la didascalia esplicavano chiaramente che il processo riguardava una pluralità di persone e che il ricorrente era solo sospettato di far parte di un’associazione a delinquere dedita alla rapine a mano armata. Non era espresso alcun giudizio sul ricorrente e le notizie sul processo rientravano nel diritto all’informazione su fatti di pubblico interesse, perciò sono stati equamente bilanciati gli interessi individuali ex articolo 8 con i contrapposti collettivi ex articolo 10 libertà di stampa e d’informazione . Sul tema Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC] del 19/12/17, Yevdokimov ed altri c. Russia del 16/2/16, Sciacca c. Italia del 2005 e Craxy c. Italia numero 2 del 17/7/03. SEZ. II FONDAZIONE MIHR comma TURCHIA 7 MAGGIO 2019, RIcomma 10814/07 SCIOGLIMENTO DI ENTI, FONDAZIONI ETcomma PER CRISI ECONOMICA – INSOLVENZA - LICEITÀ. Lo scioglimento di una fondazione gravemente insolvente non viola la Cedu. Nel 2005 le autorità turche decisero lo scioglimento di una fondazione, dedita ad aiutare i bisognosi, ad organizzare corsi ed alla diffusione della cultura islamica, per carenza di fondi necessari per conseguire i suoi fini statutari. Il suo patrimonio e gli attivi furono trasferiti ad un’altra fondazione con obiettivi similari. La ricorrente contestò che ciò era lesivo della sua libertà di riunione e di associazione. Non c’è stata alcuna violazione dell’articolo 11 Cedu lo Stato può lecitamente imporre requisiti minimi finanziari per conservare l’efficacia e la credibilità del sistema delle fondazioni d’utilità pubblica in Turchia. Lo scioglimento, dovuto alle gravi difficoltà economiche della ricorrente, non è sproporzionato né arbitrario perchè rispondente a bisogni sociali imperiosi che perseguono fini legittimi e necessari in una società democratica. Sul tema Magyar Keresztény Mennonita Egyház ed altri c. Ungheria del 2014 e Gäfgen c. Germania [GC] del 2010.