RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 345, C 694/17 2 MAGGIO 2019 CONTRATTO DI CREDITO NOZIONI DI CONSUMATORE E DI USO ESTRANEO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE” FORO DELLE CONTROVERSIE. Compatibilità tra Convenzione di Lugano II e Direttiva 2008/48/CE sui criteri per considerare consumatore o meno chi contrae un credito al consumo. L’articolo 15 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Convenzione di Lugano II , firmata il 30/10/07, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se un contratto di credito sia concluso da un consumatore ai sensi del suddetto articolo 15, non si deve verificare se esso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che l’importo totale del credito di cui trattasi non superi la soglia fissata all’articolo 2 § . 2, Lett. c , di tale direttiva, e che non rileva, in proposito, che il diritto nazionale, che ha recepito la direttiva in parola, non preveda una soglia più elevata. In base all’articolo 15 Convenzione di Lugano II il contratto di credito al consumo è siglato da un consumatore ed è estraneo alla sua attività commerciale o professionale, se riguarda vendite a rate di beni materiali, prestiti ed altre operazioni di credito che prevedano il rimborso rateale es. finanziamento per l’acquisto dei precitati beni e in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività . L’articolo 2 § .2 D.2008/48/CE, invece, esclude che questo contratto sia siglato con un consumatore se ha un valore inferiore ad €.200 e superiore ad €.75.000, ma questo limite è incompatibile con i fini della Convenzione di Lugano II tutela dei consumatori e facilitazione del mercato , che non lo prevede non vi è alcuna differenza, relativamente alla debolezza ed al diritto alla tutela, tra chi ha firmato un contratto da €.100 o €.200. Fattispecie relativa ad una controversia sul rimborso di un credito d’importo pari ad €.1 mln contratto da una cittadina islandese con una banca lussemburghese per l’acquisto di azioni della società datrice di lavoro, instaurata presso i giudici di quest’ultimo paese in forza di una clausola compromissoria. Sul tema EU C 2018 37, 2017 993 e 2014 190. EU C 2019 267, C-101/18 28 MARZO 2019 LIBERTÀ DI STABILIMENTO APPALTI PUBBLICI ESCLUSIONE DELLA DITTA IN STATO D’INSOLVENZA -CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO ITALIA. È giusto escludere dalla gara di appalto l’imprenditore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo? L’articolo 45 § .2 comma I Lett. b Direttiva 2004/18/CE coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività. La pregiudiziale, volta a chiedere lumi sull’articolo 38 Dlgs. 163/06, è stata sollevata nell’ambito di una lite sull’aggiudicazione di un appalto pubblico la RTI aggiudicatrice era stata esclusa poiché una delle imprese del raggruppamento, due mesi dopo l’aggiudicazione, aveva fatto istanza per un concordato preventivo, riservandosi la prosecuzione dell’attività. Orbene l’articolo 45 garantisce la solvibilità dell’aggiudicatario e la sua esclusione dalla gara di appalto nel caso contrario insolvenza od apertura di una procedura concorsuale . È irrilevante se chieda di continuare l’attività, perché non ha la disponibilità del suo patrimonio ed ogni atto di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice con l’ammissione ad una procedura concorsuale perde la sua credibilità ed affidabilità, sì che vengono meno i requisiti professionali. Nel nostro caso il giudice aveva negato l’autorizzazione a partecipare ad appalti, perciò era corretta l’esclusione. Sul tema EU C 2017 338 e 2016 948. È analoga alla EU C 2019 350, C-309/18 del 2/5/19 le norme italiane che prevedono l’esclusione automatica dell’offerente che non ha indicato separatamente nell’offerta i costi della manodopera non violano il diritto dell’UE.