RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 263, C-637/17 28 MARZO 2019 CONCORRENZA - PRIVATE ENFORCEMENT - VALORE PROBATORIO DELLE DECISIONI DELL’ANTITRUST. Principi di equivalenza e di effettività– Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’UE– Effetti delle decisioni nazionali– Termini di prescrizione– Trasposizione– Applicazione ratione temporis. L’art. 22 Direttiva 2014/104/UE, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’UE, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale.L’art. 102TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza. Nella fattispecie una società della comunicazione candese controllava varie emittenti tra cui una televisione portoghese che aveva denunciato un’emittente sportiva, sua partner, per pratiche restrittive della concorrenza. L’Antitrust l’aveva multata, sì che la società candese la citò in giudizio per essere indennizzata dei danni subiti per queste pratiche anticoncorrenziali il fulcro della vicenda è il calcolo del dies a quo dell’azione di risarcimento . Sul tema EU C 2007 1007, 2014 1317 e 2019 204 e 283 nelle rassegne del 15/3/19 e del 5/4/19. EU C 2019 189, C-221/17 12 MARZO 2019 CITTADINANZA DELL’UE - CONSERVAZIONE - GENITORE CITTADINO DELL’UE E FIGLI NATI IN PAESI TERZI. Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e della cittadinanza dell’UE– Conseguenze – Proporzionalità. L’art. 20TFUE, letto alla luce degli artt. 7 e 24 Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’UE e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’UE, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’UE. Le ricorrenti sono cittadine olandesi che hanno acquisito la cittadinanza di un paese extracomunitario per matrimonio o nascita svizzera, canadese ed iraniana . La legge olandese prevede la perdita della cittadinanza del maggiorenne che ne ha un’altra di un paese straniero od ha vissuto fuori dell’Olanda e/o dall’UE per un periodo ininterrotto di 10 anni, perciò è stato negato il richiesto passaporto internazionale, ma proprio questa richiesta o quella della carta d’identità olandese dimostra il forte legame col paese d’origine negarlo e revocare loro la cittadinanza dell’UE è un atto arbitrario e sproporzionato che lede le loro libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio dell’UE, nonché il loro diritto alla privacy ed alla serenità familiare ex art. 8 Cedu non possono lavorare od avviare un’attività in Olanda, mantenere i legami con i familiari ivi residenti e rischiano di perdere la protezione dell’autorità consolare . Sul tema EU C 2017 354 nella rassegna del 12/5/17. È analoga alla EU C 2019 309 del 11/4/19 sulla conservazione semestrale dello status di lavoratore, necessario per accedere alle prestazioni previdenziali e di assistenza sociale erogate dallo Stato ospitante, a favore del lavoratore migrante trovatosi in stato di disoccupazione involontaria, due settimane dopo aver trovato un impiego diverso da un contratto a tempo determinato, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente per trovarne uno nuovo.