RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V MARIYKA POPOVA ED ASEN POPOV comma BULGARIA 11 APRILE 2019, RIcomma 11260/10 RCA - SINISTRO MORTALE - INSOLVENZA DEL COLPEVOLE - DENEGATO INDENNIZO DEGLI EREDI PER CONTRASTI DELLA PRASSI DELLA CASSAZIONE. I contrasti e l’evoluzione giurisprudenziale non ledono la Cedu. I genitori di una giovane deceduta in un incidente stradale, in cui rimase ferita anche una terza persona, unitamente ad altri eredi della ragazza figli e marito , si costituirono parte civile nel processo penale contro S.V. che aveva causato il sinistro per una sua negligenza. L’imputato fu condannato per omicidio colposo, con conseguente risarcimento del danno. L’indennizzo non fu mai saldato per lo stato d’insolvenza del colpevole, i danneggiati perciò agirono, con separati giudizi, contro la sua assicurazione che fu obbligata a risarcirli, in sede di appello. La S.C., però, annullò la condanna e, dando atto di un contrasto in materia, aderì alla tesi secondo cui non ci si poteva rivalere sull’assicurazione dopo la condanna del responsabile del sinistro ad indennizzare le vittime. La CEDU ha escluso la violazione dell’art. 6 Cedu, rimarcando come in generale i contrasti della prassi, anche in seno ad una stessa sezione di una Corte, non ledano i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, che, per altro, non riconoscono alcun diritto acquisito ad una giurisprudenza consolidata. Laddove, però, questo contrasto sia profondo e persistente , può creare un’incertezza giuridica che mina la fiducia della collettività nella giustizia e nella sua buona amministrazione. Gli Stati hanno perciò l’onere di adottare meccanismi per risolvere i contrasti ed uniformare la prassi. Nella fattispecie erano previsti dalla legge bulgara ed erano stati utilizzati conformando la prassi in materia poco dopo le prime sentenze emesse nei confronti dei ricorrenti, sì che i loro diritti all’equo processo ed alla certezza del diritto sono stati rispettati. Sul tema Lhermitte c. Belgio e Lupeni Greek Catholic Parish parrocchia greco ortodossa di Lupeni ed altri c. Romania [GC] nella rasegna del 2/12/16. SEZ. III V.D. ED ALTRI comma RUSSIA 9 APRILE 2019, RICcomma 72931/10 TUTELA DEI MINORI - AFFIDAMENTO/TUTELA - DIRITTO DI VISITA. Il diritto di visita è sacro e deve essere riconosciuto anche alle nuove tipologie di famiglia. V.D. è una madre di accoglienza” istituto che ha le stesse caratteristiche della tutela e dell’adozione, equiparabile al genitore affidatario che agisce anche per gli altri sette ricorrenti figli accolti” e del minore R., affetto da una grave malattia congenita. Il bimbo le fu affidato quando aveva un anno poiché i genitori biologici non avevano i mezzi per occuparsene. Questi ultimi, però, nel 2007, dopo che la sua salute si era stabilizzata, agirono per ottenerne la restituzione inizialmente fu riconosciuto solo un diritto di visita, ma nel 2010 le Corti interne ne ordinarono il ricongiungimento. Il diritto di visita ai ricorrenti fu negato perché non erano familiari, unici cui è riconosciuto e che possono richiederlo. La CEDU ha ravvisato solo in parte una violazione dell’art. 8 Cedu. Infatti i giudici avevano applicato troppo rigidamente la legge interna, non tenendo conto delle peculiarità del caso e dell’esistenza di nuove tipologie di famiglia, nel negare il diritto di visita ai ricorrenti, che pur non essendo familiari nel senso stretto del termine, avevano però convissuto come tali per oltre nove anni, instaurando un forte legame equiparabile a quello tra genitori e figli adottivi. Ciò ha portato le Corti interne a non attuare un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi, considerando che quello del minore ed il suo benessere devono essere la bussola” che orienta ogni decisione in materia. Sotto questo aspetto è perciò giusto che il minore, superati i problemi che ne avevano legittimato la messa in tutela presso la ricorrente, sia stato restituito alla sua famiglia di origine. Sul tema Paradiso e Campanelli c. Italia[GC], nel quotidiano del 25/1/17, AK e L. c. Croazia dell’8/1/13 e Moretti e Benedetti c. Italia del 27/4/10. È analoga all’odierno caso A.V. c. Slovenia in cui il legame tra padre e figlio è stata spezzato per il malfunzionamento dei servizi sociali ed il loro rifiuto ad adottare una terapia familiare per risolvere i problemi attuativi dell’accordo consensuale tra i genitori sugli incontri con i tre figli minori.