RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 288, C-501/17 4 APRILE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI RITARDO DEL VOLO INDENNIZZO FORATURA RUOTA DELL’AEREO LIMITI. Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di circostanze eccezionali” – Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto. L’art. 5 § .3 Regolamento CE n. 261/2004 compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato che abroga il regolamento CEE n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto rientra nella nozione di circostanza eccezionale , ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri previsto dall’art. 7, il vettore aereo, il cui volo abbia subìto un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale , è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto comportasse il suddetto ritardo prolungato del volo in questione. Infatti per cause eccezionali s’intendono tutti quegli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo, sfuggendo al suo controllo effettivo e che non possono essere evitati adottando i suddetti mezzi, senza che si possa pretendere tuttavia che il vettore acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione . Orbene gli pneumatici sono soggetti ad usura ed a carichi pesanti, sì che sono sottoposti a costante manutenzione, secondo rigidi standard e la loro sostituzione è prioritaria rispetto ad altri interventi. Bisognerà vedere se il vettore aveva adottato tutte le precauzioni per evitare questo disguido, tenendo conto che questo tipo di foratura non rientra nella sua ordinaria attività d’impresa. Sul tema EU C 2017 342, 2015 618 nel quotidiano del 17/9/15 e 2014 2377. EU C 2019 283, C-617/17 3 APRILE 2019 CONCORRENZA SLEALE PUNIBILITÀ SECONDO LEGGI INTERNE E COMUNITARIE IN MATERIA – OPPONIBILITÀ DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM. Abuso di posizione dominante – Applicazione del diritto nazionale della concorrenza – Decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un’ammenda in base al diritto nazionale e un’ammenda in base al diritto dell’UE. Il principio del ne bis in idem , sancito dall’art. 50 della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un’impresa, nell’ambito di una stessa decisione, un’ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un’ammenda per violazione dell’art. 82 CE. In una situazione del genere l’autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell’infrazione. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2012 72 e CEDU Johaennesson c. Islanda nella rassegna dell’1/7/17 e Sergey Zolothukin c. Russia [GC] del 19/2/09.