RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I ARNABOLDI comma ITALIA 14 MARZO 2019, RIcomma 43422/07 ESPROPRIAZIONE - MANCATO SALDO DELL’INDENNITÀ – PERDITA DELL’ABITAZIONE PER MANCATO INDENIZZO . Dura condanna contro l’Italia per avere rifiutato di ottemperare ad una sentenza di condanna a favore del ricorrente, di cui ha leso i diritti economici. La CDA di Firenze gli riconobbe un indennizzo pari a € 653.821,54 per l’illecita espropriazione di un suo terreno per costruire una strada. La ditta incaricata da ANAS di effettuare i lavori e che avrebbe dovuto pagare questo risarcimento non ottemperò ai suoi doveri. Vani i ricorsi in ottemperanza, per ottenere la restituzione del terreno e/o un risarcimento da parte della PA che aveva ordinato l’espropriazione. I ricorsi furono rigettati e lui fu condannato alle spese di lite. Di conseguenza, il liquidatore della ditta debitrice, contro cui fu aperta una procedura d’insolvenza, constatando che la massa creditizia non era tale da consentire il saldo delle sue spettanze poche migliaia di euro , promosse un’esecuzione coatta contro il ricorrente che così perse la casa. Violati gli artt. 6 e 1 protocollo 1 Cedu e l’Italia dovrà risarcire il ricorrente con una somma pari ad € 888.000 danni, spese di lite ed oneri accessori ben superiore all’indennizzo riconosciutogli dalla CDA di Firenze mai saldato dallo Stato. Infatti ex art. 6 chi ottiene una condanna dello Stato non deve impegnarsi in altre azioni, separate, per ottenerne l’ottemperanza. Per la CEDU è inaccettabile che lo Stato possa rifiutarsi di conformarsi a una sentenza definitiva pronunciata nei confronti di una società delegata divenuta insolvente, poiché si tratta di un debito che è in definitiva la responsabilità dell'amministrazione delegante . Inoltre visto che la pretesa di un risarcimento costituisce un bene tutelato ex art. 1 protocollo 1, l’Italia evadendo la sua responsabilità di adottare le misure necessarie per consentire il pagamento effettivo di un credito definitivo e dovuto ha derogato al diritto al rispetto della proprietà del ricorrente queste violazioni arbitrarie ed ingiustificate hanno leso i suoi diritti economici, il principio di legalità ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva sono perciò assorbite le censure sull’assenza di rimedi interni per far valere i propri diritti creditizi ex art. 13 Cedu . Sul tema Kotov c. Russia [GC] del 3/4/12, Armando Iannitelli c. Italia del 12/2/13 e Guiso-Gallisay c. Italia dell’8/12/05. SEZ. V QUILICHINI comma FRANCIA 14 MARZO 2019, RIcomma 38299/15 SUCCESSIONI - FIGLI NATURALI E LEGITTIMI - DISPARITÀ ANCHE DOPO LA RIFORMA EQUIPARATRICE - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. I figli sono tutti uguali, vietato discriminarli, tanto più se ciò è previsto da una nuova legge. La figlia naturale veniva riconosciuta dal padre quando aveva 12 anni. L’uomo, che aveva altri due figli legittimi, morì nel 1992 lasciando un testamento notarile nell’atto, che avrebbe dovuto tenere conto dell’evoluzione giuridica in materia per stabilire la suddivisione delle quote, si decideva che alla figlia riconosciuta spettavano, ex lege , i 2/12 dell’asse, mentre al fratello ed alla sorella i 5/12 ciascuno. La lesione della legittima non fu attenuata nemmeno dal lascito di un appartamento. Nel 2001 la Francia modificò la legge successoria in modo da equiparare i figli naturali a quelli legittimi, ma le disparità nei rapporti successori sono continuate. Infatti, quando nel 2005 morì il nonno paterno, alla donna spettò una quota su un terreno in Corsica pari alla metà di quello di un figlio legittimo, perché si continuò ad applicare la vecchia legge. Vani i tentativi di riequilibrare le quote tutti i ricorsi furono respinti in ogni grado. Violati gli artt. 14 e 1 protocollo 1 Cedu in combinato tra loro. Le Corti interne non avevano alcun valido motivo per discriminare la ricorrente, il cui consenso alla divisione delle quote era viziato. Non potevano rifiutarsi di applicare le nuove norme successorie e non potevano ritenere che i diritti ereditari dei fratellastri fossero più rilevanti della pretesa della ricorrente ad avere un’uguale quota. La giurisprudenza costante della CEDU da molti anni propende per eliminare ogni discriminazione dei figli naturali, anche in assenza di leggi che li equiparino ai figli legittimi. Sul tema Fabris c. Francia [GC] del 2013 e Mitzinger c. Germania nella rassegna del 10/2/17.