RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I BEGHAL C. REGNO UNITO 28 FEBBRAIO 2018, RIC.4755/16 CONTROLLI ALLE FRONTIERE POTERI DELLA POLIZIA LOTTA AL TERRORISMO LICEITÀ. La legge inglese sul terrorismo, ante riforma, non offriva garanzie giuridiche. È una cittadina francese residente a Leicester il cui coniuge è detenuto in Francia per reati connessi al terrorismo. In base alla legge inglese, c.d. Schedule 7, la polizia e gli agenti dell’immigrazione hanno il potere di fermare, perquisire ed interrogare i passeggeri di aeroporti, stazioni ferroviarie e porti anche in assenza di una loro sospetta implicazione in atti terroristici, senza una preventiva autorizzazione giudiziaria. La ricorrente si recò a prendere un volo per fare visita al marito, ma fu bloccata per 22 ore, tenuta in stato di fermo pur non essendo una persona sospettata di terrorismo, la polizia doveva capire se poteva essere implicata nella preparazione, commissione ed istigazione di atti terroristici . Violato l’articolo 8 Cedu la legge de qua non aveva contorni ben definiti e chiari e consentiva di fermare persone, ponendole in stato di fermo, sino a nove ore, costringendole a rispondere all’interrogatorio senza la presenza di un legale. Si limitava, perciò, arbitrariamente e senza alcun presupposto legale la vita privata e la libertà di una persona in deroga ai principi dell’articolo 8. Non vi era alcuna supervisione da parte di autorità indipendenti onde evitare i possibili abusi, dovuti al fatto che il fermo era legittimato anche dal mero ragionevole sospetto che una persona fosse un terrorista o fosse implicato in atti terroristici. I controlli alle frontiere, però, riguardavano equamente tutti i gruppi etnici, non solo alcune minoranze asiatici e nordafricani cui, in genere, appartengono i terroristi. Nel 2014 la legge è stata riformata, seppure la CEDU non abbia preso in considerazione tutto ciò l’interrogatorio non inizia senza la presenza del legale, il fermo è di massimo un’ora e il rilascio arriva entro sei ore dall’interrogatorio. Sul tema Ivashchenko c. Russia nella rassegna del 16/2/18. SEZ. III CIANTAR E MAXKIM LTD C. MALTA 12 FEBBRAIO 2019, RIC.7448/15 RCA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO PER I SINISTRI PROVOCATI DAL TERZO CONDUCENTE ONERE ASSICURATIVO LICEITÀ DELLA CONFISCA DEI VEICOLI. La confisca di beni appartenenti a soggetti estranei all’azione penale viola la Cedu. I ricorrenti sono una srl ed il suo titolare, proprietari dei due veicoli sequestrati per altro non assicurati nell’ambito di due procedure penali a carico del figlio di Ciantar per aver provocato un sinistro stradale, in cui alcune persone erano rimaste ferite e per aver guidato un furgone dopo che gli era stata ritirata la patente. I due mezzi furono confiscati e restituiti, poi, dopo una pronuncia della Consulta riconoscendo loro un indennizzo, ritenuto irrisorio dagli stessi. La CEDU ha ravvisato una deroga all’articolo 1 protocollo 1 Cedu, confermando nel merito le motivazioni della sentenza della Consulta le autorità interne, come stabilito dalle Corti nazionali, non sono state in grado di bilanciare equamente gli interessi pubblici con quelli individuali dei ricorrenti. L’articolo 1 protocollo 1 prende in considerazione l’equità di un risarcimento solo se sono liquidati sia i danni pecuniari che quelli morali nella fattispecie sono stati refusi solo questi ultimi e la cifra era congrua, mentre quella riconosciuta per le spese di lite era insufficiente. In realtà i beni confiscati non appartenevano ai due ricorrenti solo l’auto era del titolare e padre del conducente, unico ad aver subito una lesione dei suoi diritti economici, mentre il furgone, in base al contratto di noleggio, apparteneva alla casa automobilistica/importatrice sino al saldo del prezzo ed il contratto era stato risolto prima della confisca. Infine il titolare e la ditta, ex articolo 6 Cedu, non erano parti del processo penale, non avendo alcuna responsabilità nell’aver causato il sinistro e nell’aver circolato senza patente, l’unico colpevole condannato era stato il figlio del titolare, perciò non avrebbero dovuto subire alcuna confisca dei mezzi. Sul tema S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Romania del 4/4/17, Apap Bologna c. Malta del 30/6/16 e Gäfgen c. Germania [GC] del 2010.