RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 113, C-154/18 14 FEBBRAIO 2019 TUTELA DEL LAVORO - DIFFERENZE SALARIALI TRA NEO ASSUNTI E DIPENDENTI CON ANZIANITÀ DI SERVIZIO - SUCCESSIONE DI LEGGI - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Discriminazione indiretta fondata sull’età – Insegnanti neoassunti – Data di assunzione – Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio. L’art. 2 § .2 Lett. b Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. Infatti le nuove tabelle retributive ed i nuovi criteri d’inquadramento riguardavano non solo i docenti, ma tutti i dipendenti pubblici, per i quali l’Irlanda aveva deciso una decurtazione salariale pari al 10% e non era un criterio legato indissolubilmente all’età la maggior parte dei dipendenti neo assunti aveva meno di 25 anni. Non vi è perciò alcuna discriminazione. Sul tema EU C 2012 329 e 2008 767. EU C 2019 111, C-179/18 13 FEBBRAIO 2019 PREVIDENZA SOCIALE - PERSONALE DELL’UE - REGIME PENSIONISTICO - NAJA. Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti – Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio – Principio di leale cooperazione. L’art. 4 § . 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento CEE, Euratom, CECA n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle CE nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento CE, Euratom n. 723/2004, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’UE e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale. Il lavoratore presso l’UE deve essere libero di scegliere il regime pensionistico del proprio Stato o quello dell’UE una legge nazionale che lo priva della pensione o che gliela decurta, non conteggiando il periodo di naja, poiché non lo ritiene assimilabile al lavoro dipendente svolto sul suo territorio nel nostro caso perché l’ha prestata dopo l’assunzione presso l’UE , ha l’effetto d’invalidare tale libertà di scelta e di costituire un deterrente per chi, avendo una certa anzianità di servizio, voglia intraprendere una carriera presso l’UE e per i funzionari esperti di proseguire la propria presso le istituzioni dell’UE. Sul tema EU C 2015 591, 2010 420 e 2004 821.