RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 102, C-322/17 7 FEBBRAIO 2019 LAVORATORI MIGRANTI PRESTAZIONI FAMILIARI SPETTANZA. Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi– Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro– Requisiti di ammissibilità . Il regolamento CE numero 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare il suo art. 67, letto in combinato disposto con l’art. 11 § .2, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività. Infatti il Regolamento non richiede che il beneficiario di queste prestazioni familiari abbia un particolare status, come quello di lavoratore subordinato, né sono assoggettate al fatto che questi percepisca somme di denaro a motivo od in conseguenza di questa sua attività lavorativa. Ciò è frutto di un’evoluzione normativa e della volontà del Legislatore dell’UE di estenderle anche ad altre categorie di lavoratori diverse dai dipendenti. Inoltre i familiari che risiedono all’estero sono equiparati a quelli residenti nello Stato cui si domandano questi benefits dovranno perciò essere concessi nei limiti e nei modi previsti dalle leggi interne. Nella fattispecie il ricorrente è un cittadino rumeno che risiede in Irlanda sin dal 2003 e che ha ivi svolto un’attività professionale subordinata sino al 2009, dal 2009 al 2013 ha percepito indennità di disoccupazione su base contributiva, prima e non contributiva poi e dal 2013 al 2015 un’indennità di malattia. Le Corti irlandesi avevano parzialmente rifiutato la sua richiesta di ricezione di prestazioni familiari, per il periodo dal 2010 al 2015,perché non aveva svolto attività subordinata e/o percepito prestazioni a carattere contributivo. Non esistono precedenti sul punto. EU C 2019 96, C-535/17 6 FEBBRAIO 2019 ROMA II E BRUXELLES I – PROCEDURA D’INSOLVENZA AZIONE D’INDENNIZZO DEL CURATORE FALLIMENTARE CONTRO CHI HA AGITO A DANNO DEI CREDITORI. Quale regolamento è applicabile per individuare il foro di questa azione? L’art. 1 § § . 1 e 2 Lett. b Regolamento CE numero 44/2001 Bruxelles I , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di materia civile e commerciale , ai sensi del § .1 dell’articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento. La pregiudiziale, sollevata dalla S.C. olandese, verte sulla natura dell’azione d’indennizzo promossa dal curatore fallimentare contro terzi che hanno danneggiato i creditori e sulla scelta del foro in breve chiede se si devono applicare i criteri previsti dal Regolamento sulle procedure d’insolvenza, da quello sulle obbligazioni extracontrattuali –Roma II o da Bruxelles I . Le azioni connesse alle procedure d’insolvenza esulano dall’ambito di Bruxelles I, ma in questo caso, pur essendo proposta dal curatore dopo l’apertura della procedura concorsuale, vi rientra, esulando dal diritto fallimentare. Infatti questa peculiare azione fa parte di quelle da responsabilità per fatto illecito altrui e non rientra tra i poteri esclusivi del curatore, poiché può essere proposta, anche prima dell’apertura della procedura d’insolvenza, da un qualsiasi creditore ed è indifferente che il riconosciuto indennizzo confluisca nella massa fallimentare. Nella fattispecie un ufficiale giudiziario aveva creato in Olanda una propria società trasferendo le somme recuperate per conto e nell’interesse dei clienti in un conto a favore di terzi aperto, a suo nome, presso una banca in Belgio sì da decretare il fallimento suo e della sua società. Sul tema EU C 2017 847 e 2014 2145 nella rassegna del 10/11/17.