RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 84, C-149/18 31 GENNAIO 2019 ROMA II – RCA - SINISTRO AVVENUTO IN UN ALTRO STATO DELL’UE-CONFLITTO TRA LEGGI. Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Norme di applicazione necessaria. L’art. 16 regolamento CE n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali Roma II , dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell’art. 4. L’art. 27 dello stesso dev’essere interpretato nel senso che l’art. 28 Direttiva 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione di diritto dell’UE che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale art. 27. Nella fattispecie il giudice di rinvio portoghese aveva respinto le richieste di risarcimento per i danni indiretti subiti dal ricorrente portoghese in un sinistro avvenuto in Spagna e provocato da uno spagnolo, perché prescritte ai sensi della legge spagnola, applicabile al nostro caso. La legge portoghese prevede, come detto, un termine più favorevole alla parte lesa e quindi, per il ricorrente, era ritenuta applicabile ex Direttiva 2009/103. Spetterà al giudice di rinvio confermare o meno la sua decisione sul punto, dirimendo il conflitto di leggi, alla luce dei criteri sopra enunciati. Sul tema EU C 2016 40 e 2013 633. È analoga alla EU C 2018 631 nella rassegna del 31/8/18. EU C 2018 1005, C-412 E 474/17 13 DICEMBRE 2018 SCHENGEN - SOPPRESSIONE CONTROLLI ALLA FRONTIERA - LICEITÀ DEGLI ONERI IMPOSTI AI TOUR OPERATOR PER CONTRASTARE L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Verifiche all’interno del territorio di uno Stato membro – Misure aventi effetto equivalente alle verifiche di frontiera – Normativa di uno Stato membro che impone, a pena di una sanzione pecuniaria, a un operatore di viaggi in autobus che gestisce linee che attraversano frontiere interne dello spazio Schengen di controllare i passaporti e i titoli di soggiorno dei passeggeri. Gli artt. 67 § .2 TFUE e 21 Regolamento CE n. 562/2006 c.d. codice frontiere Schengen , come modificato dal Regolamento UE n. 610/2013, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obblighi qualsiasi impresa di trasporto a mezzo autobus che offra un servizio di linea transfrontaliero all’interno dello spazio Schengen con destinazione il territorio di tale Stato membro a controllare il passaporto e il titolo di soggiorno dei passeggeri prima dell’attraversamento di una frontiera interna, onde evitare il trasporto di cittadini di paesi terzi sprovvisti di tali documenti di viaggio verso il territorio nazionale, e che consenta alle autorità di polizia, al fine di far rispettare tale obbligo di controllo, di adottare una decisione che vieti siffatti trasporti, accompagnata da una minaccia di sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese di trasporto in capo alle quali sia stato accertato che hanno trasportato in tale territorio cittadini di paesi terzi sprovvisti di detti documenti di viaggio. La CGUE ha evidenziato come queste regole tedesche siano incompatibili col diritto dell’UE impongono controlli che sono effettuati nel momento in cui i viaggiatori salgono sull’autobus all’inizio del viaggio transfrontaliero, costituendo verifiche all’interno del territorio di uno Stato membro. Sono perciò vietati perché hanno un effetto equivalente alle verifiche di frontiera il tour operator dovrebbe compiere attività uguali a quelle della polizia di frontiera . Sul tema EU C 2017 483 nella rassegna dell’1/9/17.