RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC FERNADES DE OLIVEIRA comma PORTOGALLO 31 GENNAIO 2019, RIcomma 78103/14 TUTELA DELLA VITA - ASSENZA DI CONTROLLI SU UN MALATO MENTALE - SUICIDIO. L’eccessiva durata dell’azione d’indennizzo per questo suicidio viola l’aspetto procedurale del diritto alla vita. La CEDU in prime cure, il 28/3/18, aveva riconosciuto una lesione del diritto alla vita articolo 2 Cedu sia sotto il profilo sostanziale che procedurale il figlio del ricorrente, affetto da malattie mentali, ricoverato in ospedale psichiatrico il 2/4/00, si suicidò, il 27/4/00, buttandosi sotto il treno dopo essere scappato dal nosocomio perché non era stato sottoposto alla dovuta e diligente sorveglianza. La GC ha parzialmente riformato questa decisione confermando la deroga al solo aspetto procedurale dell’articolo 2 per l’eccessiva durata dell’azione d’indennizzo promossa dal ricorrente lo Stato non ha dato adeguate giustificazioni su questi ritardi ingiustificati. Ha, invece, adottato un quadro normativo compatibile con i doveri di cura e protezione dei pazienti psichiatrici, ricoverati volontariamente o meno, compatibile con l’articolo 2 e con la prassi della CEDU. Inoltre le autorità hanno fornito sufficienti garanzie sull’assenza di rischi reali ed immediati di suicidio del figlio del ricorrente. Sul tema sez. III della sentenza sulle norme internazionali sulla tutela dei disabili, Hiller c. Austria del 22/11/16 e Calvelli e Ciglio c. Italia [GC] del 2002. È analoga alla GC Güzelyurtlu ed altri c. Cipro e Turchia del 29/1/19 la deroga all’articolo 2 relativa all’omicidio dei congiunti dei ricorrenti, dovuto a pallotte vaganti in strada e rimasto impunito, è stata ravvisata solo nei confronti della Turchia per l’assenza di collaborazione con Cipro. È stata depositata oggi anche la GC Rooman c. Belgio sull’assenza di cure psicologiche e psichiatriche ad uno stupratore nel carcere in cui era detenuto deroga agli articolo 3 e 5 Cedu . SEZ. IV ORLEN LIETUVA LTD comma LITUANIA 29 GENNAIO 2019, RIcomma 45849/13 CONCORRENZA SLEALE - DIVERSA APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE IN MATERIA - EQUO PROCESSO. Il revirement delle Corti interne sui termini di prescrizione delle azioni a tutela della libera concorrenza non viola la Cedu. La ditta ricorrente vedeva comminarsi un’ammenda dopo la riapertura di una procedura per abuso di posizione dominante sul mercato dei carburanti in violazione delle norme interne e dell’UE sulla concorrenza. Eccepì lo spirare della prescrizione, ma le giurisdizioni interne contestarono che era applicabile solo alle nuove procedure, non a quelle riaperte, come nella fattispecie, che non potevano più essere rimesse in discussione. La ricorrente rimarca la disparità di trattamento con i venditori dei prodotti caseari per i quali la prescrizione, in casi analoghi, è stata applicata. La CEDU non ha ravvisato deroghe all’articolo 6 § .1. Infatti la prassi costante della CGUE impone che vengano sanzionate con un’ammenda tutte le infrazioni alla leale concorrenza ex articolo 101 e 102 TFUE v. anche articolo 4 TUE, Regolamenti 1/2003/CE e 2988/74/CEE , salvo che la ditta colpevole abbia aderito ad un programma nazionale di clemenza EU C 2013 404 e 2011 389 . La CEDU non può ingerirsi nel merito delle decisioni delle Corte interne se non violano palesemente i principi della Cedu, circostanza non ravvisabile nella fattispecie ed in linea di massima i diversi orientamenti della prassi interna non violano l’articolo 6, tanto più se l’ordinamento interno consente una revisione del caso. Le censurate sentenze erano state, poi, adeguatamente motivate con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul punto ed il nuovo orientamento favorevole ai produttori caseari era sopraggiunto quando la procedura del ricorrente era pendente da lungo tempo, perciò inapplicabile alla stessa. Inammissibili, perché infondate, le censure sulla presunta violazione dell’articolo 7 Cedu nulla poena sine lege . Sul tema Blokhin c. Russia [GC] del 2016, A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia del 27/9/11 e Valico Srl. c. Italia del 21/3/06.