RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V X ED ALTRI comma BULGARIA 17 GENNAIO 2019, RIcomma 22457/16 TUTELA DEI MINORI - ADOZIONI ALL’ESTERO - VIOLENZE SU ORFANI - ITALIA. L’inchiesta bulgara sui presunti abusi sessuali in un orfanotrofio ha rispettato la Cedu. Una coppia italiana, che aveva adottato tre minori in Bulgaria, denunciò alla stampa ed alle autorità italiane i presunti abusi sessuali subiti in orfanotrofio dai figli, ma fu tutto vano. Le autorità bulgare delegate alla protezione dell’infanzia, anche su pressioni e richieste ufficiali del nostro Ministro della Giustizia, aprirono tre procedimenti, ma tutti furono archiviati come non luogo a procedere” motivando che i pochi elementi raccolti non consentivano di acclarare le denunciate violenze. Esclusa ogni violazione del combinato degli artt. 3 e 8 Cedu. Non sono state ravvisate carenze procedurali ed investigative a carico delle autorità bulgare, che, una volta venute a conoscenza degli abusi dalla stampa e non da un ricorso formale dei ricorrenti hanno avuto sempre la possibilità d’intervenire e difendersi , avevano agito prontamente e con la dovuta diligenza per acclarare i presunti abusi e punire i colpevoli. Non dovevano e non potevano proteggere i figli dei ricorrenti perché non erano a conoscenza delle presunte violenze subite, ma, una volta segnalate, hanno adottato tutte le misure per proteggere gli altri orfani sino alla chiusura della struttura nel 2015. Sul tema V.comma c. Italia, B.V. c. Belgio nelle rassegne del 2/2/18 e 5/5/17 e M.comma c. Bulgaria del 2003. SEZ. II MATASARU comma MOLDAVIA 15 GENNAIO 2019, RIcomma 69714/16 E 71685/16 DIFFAMAZIONE A MEZZO DI OPERA D’ARTE – CRITICA – LIMITI - LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI MANIFESTAZIONE. La protesta artistica” deve essere sempre permessa. Il ricorrente aveva inscenato una manifestazione pacifica contro la corruzione innanzi alla Procura Generale servendosi di due installazioni artistiche di grosse dimensioni rappresentanti organi genitali maschili e femminili cui aveva affisso foto di politici e procuratori di alto rango. Come per altre analoghe proteste gli fu inflitta anche un’esosa ammenda ritenendo che avesse superato il limite della critica consentita e che le opere fossero oscene ed in grado di turbare l’ordine pubblico. Vani i ricorsi. Violato l’art. 10 Cedu la condanna a tre anni di carcere malgrado la sospensione della pena da un lato è un’eccessiva ed arbitraria lesione della libertà di espressione del ricorrente non necessaria in una società democratica e dall’altro non era utile a ristabilire gli equilibri degli interessi in gioco tale libertà ed il diritto alla dignità. Non è opponibile la possibile offesa della sensibilità dei minori al momento della protesta erano a scuola e negli asili perciò non avrebbero potuto vedere le contestate installazioni. La CEDU, infine, rileva come questa spropositata sanzione possa avere effetto fortemente dissuasivo su coloro che vorranno esprimere i propri dissensi ed avere il coraggio di farlo liberamente. Sul tema Maria Alekhina e altri c. Russia nella rassegna del 20/7/18 e Cump ǎ n ǎ e Maz ǎ re v. Romania [GC] del 2004. Sulla diffamazione a mezzo d’opera d’arte si rinvia anche a L’evanescente confine tra la satira e la diffamazione” nel quotidiano dell’8/12/05.