RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 7, C-97/18 10 GENNAIO 2019 COOPERAZIONE IN MATERIA PENALE - RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA - PENA DETENTIVA COERCITIVA DELL’ADEMPIMENTO. Lo Stato di esecuzione può usare misure detentive coercitive per far eseguire la confisca, tanto più se consentite anche dall’ordinamento dello Stato di emissione? L'art. 12 § § . 1 e 4 della decisione quadro 2006/783 / GAI del Consiglio, sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una legge di uno Stato di esecuzione, come quella del procedimento principale, che, ai fini della esecuzione di una decisione di confisca emessa nello Stato di emissione, autorizza, se del caso, l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento. Il fatto che la legge dello Stato di emissione consenta anch’essa l’eventuale ricorso alla sanzione detentiva finalizzata alla coercizione all’adempimento non influisce in alcun modo sull’applicazione di una siffatta misura nello Stato di esecuzione. Questa misura coercitiva è, infatti, volta a facilitare la cooperazione tra gli Stati e l’esecuzione della decisione basata sul reciproco riconoscimento che è una pietra angolare della cooperazione in materia sia civile che penale ciò non è rimesso in discussione nemmeno dal fatto che essa rientri nella nozione di sanzione ai sensi dell’art. 7 Cedu nulla poena sine lege . Inoltre se essa fosse disciplinata dal diritto nazionale dello Stato di emissione o soggetta alle condizioni stabilite da tale diritto si snaturebbe tale fine. Sul tema EU C 2018 586 e 2017 129 G.I.E.M. S.R.L ed altri c. Italia [GC] sulla lottizzazione abusiva a Punta Perrotti etc. nella rassegna del 29/6/18. EU C 2018 1018, C-385/17 13 DICEMBRE 2018 TUTELA DEL LAVORO - FERIE ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA - ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DEL LAVORO - RIDUZIONE DELLO STESSO. Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative. Gli artt. 7 § .1 Direttiva 2003/88/CE organizzazione dell’orario di lavoro e 31 § . 2 Carta di Nizza devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini del calcolo dell’indennità per ferie retribuite, consente di prevedere con contratto collettivo che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall’esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale, non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza che il dipendente percepisce, per la durata delle ferie annuali minime di cui beneficia ai sensi di detto art. 7, un’indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste ex art. 7 § .1 non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. Non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e il diritto dell’UE deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell’edilizia. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2006 177, 2011 588 e 2016 278 nella rassegna del 22/8/16.